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Banca Borsa Mercati finanziari Norme

DL 143/1991 Limitazione del contante e dei titoli al portatore

Redazionedi Redazione26 Gennaio 2020Aggiornato il:26 Gennaio 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143

(Gazz. Uff., 8 maggio 1991, n. 106)

DL 143/1991Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

CAPO I
(1) Capo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 1
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
[1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati [di cui all’art. 4]; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1- bis e 1- ter (1) (2).
1- bis . Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall’intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio (3).
1- ter . La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1- bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’art. 1210 dello stesso codice (3).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio (4).
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005 (5).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati (6)
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. É altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’art. 494 del codice di procedura civile.
[5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.] (7)
[6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l’effetto di cui al primo comma dell’art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’art. 1210 dello stesso codice.] (7)
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola “non trasferibile”, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
[8. L’ordine di pagamento accettato dall’intermediario è comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore è liberato nei limiti dell’ordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dell’intermediario.] (7)] (8)
(1) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente modificato dall’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2002, il limite di lire 20.000.000, di cui al presente comma, è determinato in euro 12.500.
(3) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(5) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente sostituito dall’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(6) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(8) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2
Obblighi di identificazione e di registrazione (1).
[ 1. L’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:
“Art. 13. – 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a ) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b ) enti creditizi;
c ) società di intermediazione mobiliare;
d ) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e ) agenti di cambio;
f ) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g ) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h ) società fiduciarie;
i ) imprese ed enti assicurativi;
l ) società Monte Titoli Spa;
m ) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a ) a m ) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell’ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell’operazione.
4. La data e la causale dell’operazione, l’importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l’operazione, nonché le complete generalità dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l’operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l’operazione e di quello eventuale per conto del quale l’operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l’importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L’archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell’operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni”.
2. Le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all’art. 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 3
Segnalazioni di operazioni (1).
[1. Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo [di uno dei soggetti di cui all’articolo 4, indipendentemente dall’abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1,] ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bise648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l’effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull’utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all’Ufficio italiano dei cambi. L’Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. L’Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell’interno, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall’articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l’assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l’Ufficio italiano dei cambi, che ne dà notizia al titolare dell’attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l’Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L’Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l’operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l’operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.
8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
[9. I soggetti di cui all’articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.] (2)
10. Tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all’articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni dellalegge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all’Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l’utilizzo di procedure informatiche o telematiche.] (3)
(1) Articolo modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e successivamente modificato dagli articoli 150, comma 4 e 151, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 6, comma 3, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 3 bis
Riservatezza delle segnalazioni (1).
[1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331e347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone e degli intermediari [di cui all’articolo 4] che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata (2).
2. L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari [di cui all’articolo 4], nell’ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico previsto dall’articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze (2).
5. Gli intermediari [di cui all’articolo 4] adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato (2).] (3)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Comma modificato dall’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 3 ter Commissione di indirizzo (1).
[ 1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all’articolo 3 del presente decreto e ferma restando l’autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell’Ufficio italiano dei cambi nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d’Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell’interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l’estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell’Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell’attività svolta dall’Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l’andamento e i risultati dell’attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L’Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull’attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finaltà.] (2)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 4
[Disposizioni applicative.
[1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2 (1).] (2)
[2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito (3).] (4)
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
a ) modificare i limiti d’importo indicati nell’art. 1 del presente decreto e nell’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 1, del presente decreto (5);
b ) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all’art. 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità (6);
c ) emanare disposizioni applicative delle norme del presente Capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di [rilevazione e] pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 (6).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.] (7)
(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 56, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(2) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(5) Lettera sostituita dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(6) Lettera modificata dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 5 Sanzioni, procedure, controlli.
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito (1).
[2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall’azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione (2).] (3)
[3. La violazione dell’obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell’importo dell’operazione (4).] (5)
4. L’omessa istituzione dell’archivio di cui all’art. 2, comma 1, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (6).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’art. 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione (7).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazionedel divieto di cui all’articolo 3, comma 8, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni (8).
6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo (9)
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall’art. 4, comma 3, lettera c ), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (10).
8. All’irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede (11).
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. L’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l’osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l’adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all’articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l’Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell’ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l’operatività di ciascun intermediario abilitato. L’Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1. L’Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l’eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d’intesa con l’autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (12).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
14. Nel primo comma dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: “acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’art. 51- bis “.
15. Nel terzo comma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: “acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’art. 35” (13).
(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma modificato dall’articolo 15, comma 3, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(3) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(4) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(6) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 6, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(8) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 6, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. A norma dell’articolo 6-nonies del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, come modificato dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in sede di conversione, il termine di efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è differito al 1° luglio 2005.
(10) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(11) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera e), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
(12) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
(13) Articolo abrogato, ad eccezzione dei commi 14 e 15 dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 6
Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario (1).
[1. L’esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell’iscrizione alla Banca d’Italia e alla CONSOB (2).] (3)
[ 2. Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell’ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie (4).] (5)
[2- bis . In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l’attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (6).] (7)
[3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l’esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un’adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali (8).] (9)
[4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis deve essere iscritto nell’albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti (10).] (11)
[4- bis . Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis esercenti l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2- bis , 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8 (12).] (13)
[5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all’anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis depositano presso l’Ufficio italiano dei cambi l’elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l’esercizio di funzioni equivalenti, con l’indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell’ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall’assunzione della carica. L’omissione è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa (14).] (15)
[6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis devono comunicare l’elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell’assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5 (16).] (17)
[7. L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all’atto dell’iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all’atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.] (18)
[8. Il venir meno di una delle condizioni per l’iscrizione comporta la cancellazione dall’elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB (19).] (20)
[9. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell’elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.] (20)
[10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l’errato convincimento che l’azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.] (20)
[11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l’attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.] (21)
[12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.] (21)
(1) Rubrica sostituita dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(4) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(6) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(8) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(9) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(10) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(11) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(12) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(13) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(14) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(15) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(16) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(17) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(18) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(19) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(20) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(21) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.

Art. 7
Elenco speciale (1).
[1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell’ambito degli intermediari di cui all’art. 6, commi 2 e 2- bis , con esclusione di quelli che svolgono l’attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Gli intermediari iscritti nell’elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d’Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonché, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d’Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l’esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l’esercizio delle loro funzioni.
3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia ovvero ostacolano comunque l’esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell’art. 87, primo comma, lettera a ), regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall’art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all’art. 6 e al presente articolo.] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 8
Onorabilità dei soci e degli esponenti (1).
[1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.] (2)
[2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (3).] (4)
[2- bis . La decadenza delle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall’organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L’omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni (5).] (6)
[2- ter . Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l’attività esercitata dagli intermediari di cui all’art. 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali (7).] (8)
(1) Rubrica modificata dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(3) Comma sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(5) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(6) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(7) Comma aggiunto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(8) Comma abrogato dall’articolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.

CAPO III
(1) Capo introdotto dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.

Art. 9
[Sospensione dalle cariche (1).
[1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.] (2)
[2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall’organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L’omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.] (2)
[ 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.] (2)
4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l’applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all’art. 6, commi 2 e 2- bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall’organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L’omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (3).] (4)
(1) Rubrica sostituita dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma soppresso dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Art. 10
Doveri del collegio sindacale (1).
[1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari [di cui all’art. 4] vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dell’economia e delle finanze. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni) (2).] (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dall’articolo 156, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Comma modificato dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11
Collaborazione fra le autorità di vigilanza.
[1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell’art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto (1).] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

Art. 12
Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante (1).
[1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (2).] (3)
(1) Rubrica sostituita dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 13
Applicazione delle sanzioni (1).
[1. Le sanzioni di cui all’art. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 14
Entrata in vigore.
[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

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