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Codice della strada e trasporti Finanze Fisco Tributi Norme

DM 121 1999 Tasse automobilistiche autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate

Redazionedi Redazione22 Novembre 2018Aggiornato il:22 Novembre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero delle Finanze 9 aprile 1999, n. 121

(Gazz. Uff., 5 maggio 1999, n. 103)

Regolamento recante norme per la determinazione della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a dodici tonnellate

Art. 1

Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate.
1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l’asse motore.
2. L’importo per gli autocarri è quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed è distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l’autocarro è immatricolato.
3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B , unici per tutto il territorio nazionale. L’integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B . L’integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall’inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento dell’integrazione. Continua ad applicarsi l’art. 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
4. La tassa è ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

Art. 2
Modalità di pagamento.
1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell’ articolo precedente è necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti abilitati alla riscossione, di cui all’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998. La presenza delle sospensioni pneumatiche che danno diritto alla riduzione anzidetta è annotata sulla carta di circolazione medesima.
2. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi sono effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di conto corrente previsti per il pagamento delle tasse automobilistiche per “ciclomotore, targa prova integrazioni autotreni autoarticolati”, di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti indicati al comma 1. Il versamento deve essere effettuato a favore della regione nella quale il veicolo è immatricolato. Sul modello di versamento va riportata la targa della motrice.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999.
4. La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 va esibita agli organi preposti al controllo su strada.
5. Sono validi i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1998 presso gli uffici esattori dell’A.C.I. e i versamenti mediante conto corrente postale intestato all’A.C.I.

Art. 3
Abrogazione.
1. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 61 del 14 marzo 1998.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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