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Norme Famiglia Successioni Ordinamento Giudiziario Forense

D.M. 151/2023 Regolamento professionale mediatore familiare

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano1 Novembre 2023Aggiornato il:1 Novembre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto Ministero delle Imprese 27 ottobre 2023, n. 151

(Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254)

Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.

Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina: a) l’attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
b) i requisiti di onorabilità per l’esercizio della professione e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
c) le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale continuo;
d) i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
e) le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
f) le tariffe applicabili all’attività professionale del mediatore familiare;
g) il trattamento dei dati personali raccolti in conformità al presente decreto.

Art. 2 Definizione della professione di mediatore familiare
1. Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
2. La professione di mediatore di cui al comma 1 è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 3 Requisiti di onorabilità
1. L’attività del mediatore familiare può essere esercitata esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, Né a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
3. È vietato al mediatore familiare, sanzionato ai sensi dell’articolo 20, comma primo, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiedere l’iscrizione presso l’elenco anche di altro tribunale. A tal fine il provvedimento sanzionatorio è comunicato, senza indugio, dall’autorità che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Art. 4 Requisiti per l’esercizio della professione di mediatore familiare
1. La professione di cui all’articolo 2 è esercitata da coloro che, oltre ai requisiti di cui all’articolo 3 e di cui all’articolo 5, sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
c) diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando i requisiti di cui all’articolo 3, l’attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso dell’attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all’articolo 5, comma 6 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
3. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall’articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione.

Art. 5 Formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori
1. La formazione è finalizzata a: a) migliorare e perfezionare la competenza in materia di mediazione familiare, promuovendone l’aggiornamento in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica;
b) accrescere le conoscenze e le competenze del mediatore quale presupposto per un esercizio professionale di qualità.
2. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 2 l’interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo in conformità a quanto prevede il comma 6 del presente articolo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.
3. Il corso di formazione iniziale, riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l’erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui al comma 6, nonché dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ha ad oggetto le materie di cui al comma 5 e prevede i seguenti requisiti minimi: a) non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
b) non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare;
c) un esame finale comprendente: 1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
3) una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata ai sensi della lettera b).
4. Al superamento dell’esame finale i soggetti di cui al comma 3 rilasciano un attestato di idoneità all’esercizio della professione di mediatore familiare.
5. Il corso di cui al comma 3 contiene moduli didattici sulle seguenti materie: a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;
e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l’intervento del mediatore;
f) l’approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
g) la tutela dei minori;
h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
i) l’intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell’ascolto del minore;
l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
m) la figura del mediatore familiare;
n) le fasi del percorso di mediazione familiare;
o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
p) la rielaborazione del conflitto e l’accordo finale di mediazione;
q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all’estero;
r) la violenza domestica e di genere.
6. L’aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
7. I corsi di cui ai commi 3 e 6 sono tenuti da formatori che possiedono i seguenti requisiti: a) hanno conseguito il diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge, e hanno svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure, in alternativa alla suddetta docenza, hanno almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, o documentano lo svolgimento di attività di docenza in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I formatori di cui al comma 7 devono avere i seguenti requisiti di onorabilità: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
d) non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, Né a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
9. Lo svolgimento dell’attività di formatore è inoltre consentito a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale e documentano lo svolgimento dell’attività di formazione in una o più materie di cui al comma 5 per non meno di trenta ore nel biennio precedente.
10. I formatori assolvono agli obblighi di aggiornamento professionale permanente predisposti dalle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, dai soggetti da queste riconosciuti per l’erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui ai commi 3 e 6, nonché dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
11. Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale previsto al comma 3 i soggetti di cui all’articolo 4 comma 2 e coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 6 Regole deontologiche
1. Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
3. Il mediatore familiare esercita l’attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.
4. Al mediatore familiare non è consentito: a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;
c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi;
professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;
e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.
5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
6. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l’assenso scritto.
7. Il mediatore familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformità del presente decreto.
8. Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell’ambito dell’esercizio della mediazione familiare.
9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a: a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;
b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell’intervento di mediazione familiare;
d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;
e) informare i mediandi, prima dell’avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all’articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell’articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
10. In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare: a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell’elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
b) fornita l’informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale;
c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l’eventuale sottoscrizione dell’accordo;
d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all’autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;
e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;
f) riferisce all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l’adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.
11. Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando: a) l’interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l’imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.
12. Nell’attività di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.
13. Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.
14. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all’articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l’eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l’esercizio della professione di mediatore.
15. È vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 7 Compenso del mediatore familiare
1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell’articolo 8 e nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
2. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell’articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Si applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49.

Art. 8 Parametri generali e specifici del compenso
1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, Né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.
2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri: a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;
b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.
6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell’importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.

Art. 9 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente decreto avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
2. I presidenti dei tribunali, o loro delegati, sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell’elenco dei mediatori familiari disciplinato dagli articoli 12-bis e seguenti del regio decreto n. 1368 del 1941 e sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le finalità correlate alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco, nonché alla sua messa a disposizione, limitatamente alle generalità, ai recapiti e alle competenze dei mediatori familiari iscritti, nell’assolvimento degli oneri informativi di cui all’articolo 6, comma 10, lettere a) e b) del presente decreto.
3. Il presidente di ciascun tribunale adotta misure tecniche e organizzative, contenenti le garanzie per i diritti degli interessati, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui comma 2 che possono comportare, ai sensi dell’articolo 3, anche il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del regolamento UE 2016/679.
4. Al momento della richiesta di iscrizione ciascun mediatore familiare, utilizzando moduli predisposti dal titolare del trattamento, è adeguatamente informato ed esprime il consenso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di iscrizione nell’elenco e della pubblicazione sull’Albo pretorio o sul sito web dell’Ufficio giudiziario dell’estratto dell’elenco, periodicamente aggiornato, contenente esclusivamente le generalità, i recapiti e le competenze degli iscritti.
5. Le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i soggetti da queste riconosciuti per l’erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e dell’articolo 5, comma 6, nonché gli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono titolari del trattamento dei dati di cui all’articolo 5, commi 3, 6 e 8, sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e adottano tutte le misure tecniche e organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e per l’effettuazione della valutazione d’impatto, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 35 del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le finalità correlate all’espletamento dei relativi controlli.

Art. 10 Disposizioni finanziarie
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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