Decreto Ministero della Giustizia, 11 marzo 2015, n. 38
(Gazz. Uff. 2 aprile 2015, n.77)
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2 Modalità per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l’entrata in vigore fissata dall’articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.