Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Consumatori
Consumatori Norme

DM 507/1997 Regolamento biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie

Redazionedi Redazione10 Gennaio 2023Aggiornato il:10 Gennaio 2023
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto ministero Beni Culturali, 11 dicembre 1997, n. 507

(iGazz. Uff., 12 febbraio 1998, n. 35)

Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 27 giugno 2014 n. 94 D.M. 14 aprile 2016 n.111

Art. 1
Biglietti di ingresso.
1. L’ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all’articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto ] .
2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:
a) biglietto unico che consente l’accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l’accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l’accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l’accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all’ingresso degli istituti.
5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall’articolo 34 e dall’articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l’importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.
5-ter. L’importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell’ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell’articolo 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l’assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.

Art. 2
Gestione dei servizi di biglietteria.
[ 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all’ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i “servizi di biglietteria”.
2. I titoli di legittimazione all’ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
[ 3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato “direttore regionale”, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, può affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o più degli istituti e luoghi di cui all’articolo 1, comma 1.]
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l’utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell’ammontare complessivo degli incassi dell’anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l’attivazione o l’implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell’importo da versare.
7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l’abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all’articolo 1, comma 1, con l’accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d’ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull’attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.]

Art. 3
Comitati regionali per i servizi di biglietteria.
[ [1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.
2. Il comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonché dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.
3. Per i biglietti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l’importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell’ufficio, del museo o dell’istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
4. Per i biglietti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l’importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
5. Per i biglietti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l’importo, qualora non definito nell’ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l’accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell’importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell’accoglienza e dell’offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all’istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.
7. Ai fini della determinazione dell’importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.
8. L’importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 2.
9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento. ]

Art. 4
Libero ingresso e ingresso gratuito.
1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell’anno precedente.
2. Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d’intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l’accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.
3. È consentito l’ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:
a) alle guide turistiche dell’Unione europea nell’esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
b) agli interpreti turistici dell’Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai visitator che non abbiano compiuto il diciottesimo [o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età]. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell’istituto o del luogo della cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell’Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell’Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
i) ai [cittadini dell’Unione europea] portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell’articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l’ingresso gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare [- previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria – ] categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l’ingresso gratuito ai medesimi luoghi.
5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l’ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all’evento o manifestazione.
6. Per i cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni [nonché per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato], l’importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni [sull’ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e] sulle riduzioni di cui al comma 6.

Art. 5
Orario di apertura e di chiusura.
[ 1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all’articolo 1, comma 1, sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale.
2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di apertura dei luoghi espositivi di cui all’articolo 1, comma 1, con l’indicazione dell’orario e dell’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.
3. In relazione a particolari esigenze il capo dell’istituto può modificare l’orario di accesso del pubblico all’istituto.
4. Il direttore generale dell’ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta motivata del capo d’istituto, può autorizzare la chiusura temporanea dell’istituto medesimo. ]

Art. 6
Norme transitorie.
[ 1. Fino alla completa attivazione dei sistemi di emissione, gestione, verifica, distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti gli attuali biglietti, anche in concomitanza con l’attivazione di sistemi informatici. Per la relativa contabilità e rendicontazione si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente alla data di adozione del presente regolamento. ]

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Beni culturali Cultura Musei
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Io vado al museo: musei gratis la prima domenica di ogni mese
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 578/1971 Ville vesuviane
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DM 157 2017 Regolamento appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Caschi blu della cultura: nasce la Task Force “Unite4Heritage”
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Ratio publicae necessitati

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it