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DPCM 2022 Incentivi veicoli non inquinanti

Redazionedi Redazione1 Febbraio 2023Aggiornato il:1 Febbraio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto dl Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022

(Gazz. Uff. 16 maggio 2022, n. 113)

Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 agosto 2022 (in Gazz. Uff. 4 ottobre 2022, n. 232) recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti”.

Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e la relativa disciplina e procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all’assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all’erogazione degli stessi.

Articolo 2
Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti
1. Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all’annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all’art. 3, i seguenti contributi:
a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011;
e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;
f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; è riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
f-bis) Per l’anno 2022, per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile .
1-bis. Per l’anno 2022, il contributo per l’acquisto di veicoli non inquinanti previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono innalzati del 50 per cento nel caso in cui l’acquirente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all’art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali e se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno ventiquattro mesi. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all’art. 3, sono concessi altresì, nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio con finalità commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo, e purché tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.
3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.
4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
5. Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062, dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 3
Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti
1. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede all’erogazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 e dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le risorse trasferite ai sensi del comma 1 quali limiti massimi complessivi annui di spesa, sono così destinate:
a) per l’anno 2022, 200 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 205 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 170 milioni ai contributi di cui alla lettera c), 10 milioni ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni ai contributi di cui alla lettera e), 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) e 40 milioni ai contributi di cui alla lettera f-bis) dell’art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, è riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2;
b) per l’anno 2023, 230 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f). Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, è riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2;
c) per l’anno 2024, 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell’art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, è riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell’andamento del mercato e dell’evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all’art. 2.

Articolo 4
Disposizioni finali

1. Per l’attuazione delle disposizioni di qui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

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