Legge 15 aprile 2025, n. 50
(Gazz. Uff. 15 aprile 2025, n. 88)
Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
Articolo 1
Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. I distacchi e i permessi retribuiti di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalità di cui al comma 4 del medesimoarticolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l’applicazione delle modalità di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.
Articolo 2
Modifica all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di proroga del termine per l’esercizio della delega
1. All’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».