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Bonus mobilità sostenibile 2022: come accedere all’agevolazione fiscale

Redazionedi Redazione31 Gennaio 2022
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Bonus mobilità 2022 per chi sceglie mezzi di trasporto green. Domande aperte dal 13 aprile al 13 maggio 2022. In un provvedimento dell’A.E. le regole per accedere all’agevolazione
Che cos’è il bonus mobilità sostenibile
Come fare per usufruire del bonus mobilità
Provvedimento 28 gennaio 2022 Prot. n. 28363/2022
1. Oggetto del provvedimento
2. Modalità e termini per l’invio dell’Istanza
3. Ammontare del credito d’imposta
4. Modalità di fruizione del credito d’imposta
5. Trattamento dei dati
Modello di istanza per il riconoscimento del credito d’imposta

Bonus mobilità 2022 per chi sceglie mezzi di trasporto green. Domande aperte dal 13 aprile al 13 maggio 2022. In un provvedimento dell’A.E. le regole per accedere all’agevolazione

Pronte le regole per fruire del nuovo bonus mobilità sostenibile, il credito d’imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riportato a seguire, sono definiti criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 44 comma 1-septies del DL n. 34/2020). Inoltre è stato approvato il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate a partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022.

Che cos’è il bonus mobilità sostenibile

Si tratta di un credito d’imposta, nella misura massima di 750 euro, riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Per accedere all’agevolazione, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, è necessario aver consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018).

Come fare per usufruire del bonus mobilità

Per fruire del bonus mobilità occorre comunicare alle Entrate, dal 13 aprile al 13 maggio 2022, l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto inviando il modello approvato con il Provvedimento di oggi utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o i canali telematici dell’Agenzia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza sarà resa nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.

Provvedimento 28 gennaio 2022 Prot. n. 28363/2022

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 (di seguito, “decreto ministeriale”), le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, “Decreto”), come modificato dall’articolo 74, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

1.2 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili”, con le relative istruzioni (di seguito, “Istanza”). L’istanza è composta dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A, contenente l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità e termini per l’invio dell’Istanza

2.1 L’Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.2 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.3 L’Istanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
2.4 Nello stesso periodo di cui al punto 2.3 è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1.

3. Ammontare del credito d’imposta

3.1 Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al punto 2.3, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

3.2 La percentuale di cui al punto 3.1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

4. Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza di cui al punto 1 la percentuale comunicata con il provvedimento di cui al punto 3.1. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

5. Trattamento dei dati

5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo 44, comma 1-septies, del Decreto, il quale riconosce un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

5.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
5.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’Istanza che dà diritto al credito d’imposta venga effettuata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di
cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

5.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
dell’Istanza.

5.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all’Istanza è stata eseguita la valutazione
d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Il comma 1-septies dell’articolo 44 del Decreto ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 settembre 2021, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
In particolare, è previsto che l’Istanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.

Modello di istanza per il riconoscimento del credito d’imposta

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