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Contributo unificato: ulteriori chiarimenti sulle modifiche introdotte dal DL 98/2011 e dalla legge 183/2011.

Redazionedi Redazione13 Luglio 2012
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Articolo 28, comma 3, legge n. 183 del 12 novembre 2011
L’articolo 28, comma 1, lettera a), delia legge n. 183 del 12 novembre 2011. ha inserito il comma 1-bis, all’articolo 13 dei D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Con tale nonna si è stabilito che il contributo unificato di cui al comma 1 dell’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115/2002 “è aumentato della metà par i giudizi di impugnazione ed è raddoppialo per l processi, dinanzi alla Corte di Cassazione”
Il terzo comma dell’articolo 28, legge n. 183/2011 stabilisce poi che “la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nella quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui. non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La legge n. 183 del 12 novembre 2011, è entrata in vigore il 1 gennaio 2012, come stabilito
dall’articolo 36 della medesima legge.
Gli uffici giudiziari hanno segnalato difficoltà interpretative ed applicative proprio in relazione alla portata del comma 3, dell’articolo 28. della legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed, in particolare, sul significato da attribuire all’espressione “controversie pendenti”.
Secondo l’interpretazione di questa. Direzione Generale, con la locuzione “controversie pendenti”‘ il legislatore ha inteso fare riferimento all’intera procedura c non alle sue singole fasi o gradi di giudizio.
Il giudizio di impugnazione, quindi, si considera controversia pendente ai sensi del 3° comma dell’articolo 28, legge n. 183/2011, in relazione al precedente grado di giudizio ed alla data di pubblicazione o di deposito del relativo provvedi mento; pertanto, solo il giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto un provvedimento depositato o pubblicato dopo il primo gennaio 2012 potrà scontare il pagamento de) contributo unificato previsto dal comma ! -bis dell’articolo 13 dei D.P.R. n. 115/2002.
Allo stesso modo, il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, per determinare l’aumento del contributo unificato, deve avere ad oggetto un provvedimento, pubblicato o depositato nel grado di giudizio precedente, dopo il 1 gennaio 2012.
La “pendenza della controversia”, a cui fa riferimento il legislatore nel comma 3, dell’articolo 28 della legge n. 183/2011. non è determinata quindi dal momento in cui si instaura l’impugnazione o il ricorso in Cassazione, ma si determina con riferimento alla pendenza del giudizio da cui scaturisce il provvedimento da impugnare che dovrà, necessariamente, essere .stato pubblicato o depositato dopo il 1 gennaio 2012.

Contributo unificato – chiarimento relativo agli interventi nelle procedure esecutive.
Sono pervenute in questo periodo alcune segnalazioni in merito alla esatta interpretazione della circolare emanata in data 14 maggio 2012, n. prot. 65934, ed in particolare rispetto al paragrafo 2), intitolato “Articolo 28 legge 12 novembre 2011 n. 183 – modifiche in materia di. spese di giustizia – comma 3 dell’art. 14 D.P.R.115/2002”, pagina 8, relativamente ai versamento del contributo unificato nel caso di intervento nelle procedure esecutive.
Il primo chiarimento riguarda gli importi del contributo unificato nelle procedure esecutive. L’articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 dispone che per le esecuzioni immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri processi esecutivi, debba essere versato un contributo unificato, in termine fisso, individuato per tipo di procedura.
Diversamente, per le procedure esecutive mobiliari, lo stesso articolo 13, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura,
Il secondo chiarimento riguarda invece le ipotesi in cui l’intervento nelle procedure esecutive determina il versamento del contributo unificato.
A tale proposito deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

Articolo tratto da: Ministero della Giustizia

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