Nel corso del procedimento di controllo di una delibera dell’ASL della Provincia di Cremona relativa all’approvazione di un contratto di consulenza con l’Università degli studi di Bergamo, prima di procedere all’esame di merito della deliberazione stessa, la Sezione Centrale di Controllo della Corte ha provveduto a stabilire gli esatti confini della nuova materia attribuita alla funzione di controllo preventivo della Corte medesima dai commi 30 e 30 bis del D.L. 78/2009.
In particolare il trentesimo comma del succitato decreto legge (cd. Decreto anticrisi) ha aggiunto, dopo la lettera f) dell’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, norma che disciplina l’ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ha inserito le seguenti lettere:
«f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; (ovvero conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria – ndr)
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».
La Sezione Centrale di Controllo ha stabilito, per quanto attiene alla identificazione dell’oggetto del controllo, che le disposizioni in esame si riferiscono espressamente sia alle collaborazioni coordinate e continuative che agli incarichi di consulenza, studio e ricerca; le uniche fattispecie che possono essere considerate estranee alla previsione normativa riguardano le esternalizzazioni di servizi necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell’amministrazione; le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge; il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione; gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici; gli incarichi di docenza.
Dal punto di vista soggettivo e cioè delle amministrazioni i cui atti sono sottoposti a controllo, la Sezione ha affermato che il nuovo controllo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle non facenti parte delle strutture dirette dello Stato, con l’esclusione, alla stregua di una interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma, delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, ivi comprese le relative articolazioni.
Per quanto riguarda le Università e gli Enti di ricerca, invece, la Sezione ha ritenuto la questione non matura per una decisione, rinviandola al momento in cui verrà deferito all’esame collegiale un atto emanato da uno dei predetti soggetti.