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Approvato il decreto legge recante Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale.

Redazionedi Redazione20 Febbraio 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi, su sua proposta e dei Ministri dell’interno, della giustizia e per le pari opportunità ha approvato il decreto legge che contiene “Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale” per l’adozione immediata di incisive misure di contrasto a reati (in particolare quelli legati a violenza sessuale) la cui recrudescenza sta creando allarme sociale per frequenza ed efferatezza.

Le norme, già presentate al Parlamento e riversate in questo provvedimento per garantirne un’immediata efficacia, prevedono tra l’altro l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per reati particolarmente odiosi (violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile e pedopornografia, turismo sessuale) nonchè l’esclusione dei benefici dell’affidamento in prova e della semilibertà per i condannati, particolari misure di prevenzione quali la possibilità che i sindaci, previa intesa coi Prefetti, si avvalgano di forme di collaborazione da parte di associazioni di cittadini (non armati) utili a segnalare casi di disagio sociale o che possano recare pregiudizio alla sicurezza.
A tutte le vittime di violenza sessuale viene garantito il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il decreto assegna al Ministero dell’Interno maggiori risorse per 100 milioni di euro e prevede l’assunzione di circa 2500 unità di personale delle Forze di polizia. In coerenza con la direttiva europea, il trattenimento di stranieri irregolari può essere protratto fino ad un massimo di sei mesi.
Viene introdotto nell’ordinamento il reato di “atti persecutori” (cosiddetto “stalking”) per sanzionare minacce e molestie reiterate che potrebbero evolversi in violenza sessuale o omicidio. Sanzioni ancora maggiori se il reato è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il decreto-legge istituisce tra l’altro un numero verde per le vittime.

Il testo del cosidetto Decreto antistupro

CAPO I – Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorio

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)
1 . All’articolo 576, primo comma, del codice penale, il n .5) è sostituito dal seguente:
“ 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609- bis, 609- quater, 609- octies” ;

Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)
1 . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, le parole : «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti : «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, commi primo, n . 2, secondo e quinto, e 609-octies del codice penale,»
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale»

Articolo 3 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n . 354)
1 . Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola : «600,» sono inserite le seguenti : «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola : «602» sono inserite le seguenti : «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole : «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma» .

Articolo 4 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.).
1 . All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» .

Articolo 5 (Esecuzione dell ‘espulsione)
1. Al comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
“Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni . Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni . Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace .”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto .

Articolo 6 (Piano straordinario di controllo del territorio).
1. Al fine di predispone un piano straordinario di controllo del territorio, nell’art. 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n . 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n . 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole “ con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009”, contenute nell’ultimo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti : “con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009”.
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n . 181, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, al fondo
per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire – Programma Fondi d’assegnare – cap 3001 del bilancio del Ministero dell’interno, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.
3. I Sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto che ne informa il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto . Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
5. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione .

CAPO II – Disposizioni in materia di atti persecutori
Articolo 7 (Modifiche al codice penale)
1 . Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:
«Art. 612-bis . – (Atti persecutori) . – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa . Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio»;
b) al primo comma dell’articolo 576, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
«5 .1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis» .

Articolo 8. (Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto-legge, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta . La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale . Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito . Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo .

Articolo 9. (Modifiche al codice di procedura penale)
1 . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti : «atti persecutori,»;
b) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
– 1 . Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3 . Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater . – (Obblighi di comunicazione) . – 1 . I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni . Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
c) alì articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente : «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater .1, 600-quinquies,
601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma l» ;
d) al comma 5-bis dell’articolo 398:
1) le parole : «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole : «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti : «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti : «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti : «l’abitazione della persona interessata all’ assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell’articolo 498:
1) le parole : «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti : «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato» .

Articolo 10 (Modifica all’articolo 342-ter del codice civile)
1 . All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole : «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» .

Articolo 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)
1 . Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto-legge, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta .

Articolo 12 (Numero verde)
1 . Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

CAPO III – Copertura finanziaria

Articolo 13 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Per le finalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n . 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n . 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Per le finalità di cui agli articoli 5, (…)
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano

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