Decreto Natale Spostamenti vietati e spostamenti consentiti nei giorni in “zona rossa” ed in quelli “zona arancione”
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge (DL 172/2020) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Quello che è stato ribattezzato Decreto Natale introduce ulteriori specificazioni e modifiche alla disciplina degli spostamenti durante le festività natalizie recentemente prevista dal DL 158/2020 e di cui si era detto in questo articolo.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione.
Inoltre, a seconda dei giorni, la disciplina degli spostamenti è quella prevista per le zone rosse o arancioni come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
Giorni Zona Rossa
Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 ovvero 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Sono consentiti
- Gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità;
- La visita ad amici o parenti dalle ore 5 alle ore 22 con un massimo 2 persone (I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio);
- L’attività motoria nei pressi della propria abitazione;
- L’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale
Sono chiusi
Negozi, centri estetici, bar e ristoranti ma è consentito l’asporto (fino alle ore 22) mentre sono consegne a domicilio (senza restrizioni);
Sono aperti
Supermercati , vendite di beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole , tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
Giorni Zona Arancione
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 4 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.
Sono consentiti
- Gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sono chiusi
Bar e ristoranti ma è consentito l’asporto (fino alle ore 22) mentre sono consegne a domicilio (senza restrizioni);
Sono aperti
I negozio fino alle ore 21.