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Decreto salva banche 2015: Approvato il d.l. per risolvere la crisi di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e di Chieti.

Redazionedi Redazione4 Luglio 2016Aggiornato il:4 Luglio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Con il cosiddetto Decreto Salva Banche (decreto legge 183/2015 recante Disposizioni urgenti per il settore creditizio), approvato il 22 novembre 2015 dal Consiglio dei Ministri, è stato avviato il progetto elaborato dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia per il rilancio delle quattro banche commissariate (Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca delle Marche e Banca Etruria)
Una decisione attesa e necessaria, in vista dell’efficacia dal 1° gennaio 2016 della direttiva europea sul bail-in (salvataggi bancari), recepita con D.lgs. 180 2015.
Il decreto prevede il salvataggio dei quattro piccoli Istituti bancari in difficoltà finanziaria attingendo a risorse private (non pubbliche) ed ai fondi approntati dalle banche stesse (2 miliardi) e confluiti nel cosiddetto Fondo interbancario a tutela dei depositi.
A seguire il comunicato stampa diffuso dalla Banca d’Italia:

Il Governo e la Banca d’Italia, in stretta collaborazione e intesa, agendo ciascuno in base alle proprie competenze e responsabilità, hanno dato soluzione alla crisi di quattro banche in amministrazione straordinaria: Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti (di qui l’informale definizione del provvedimento normativo come Decreto Salva Banche).
Si tratta di banche di dimensione piccola o media, aventi nel complesso una quota del mercato nazionale dell’1 per cento circa in termini di depositi.
La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell’interesse dell’economia dei territori in cui esse sono insediate; tutela pienamente i risparmi di famiglie e imprese detenuti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie; preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico.
Le perdite accumulate nel tempo da queste banche, valutate con criteri estremamente prudenti, sono state assorbite in prima battuta dagli strumenti di investimento più rischiosi: le azioni e le “obbligazioni subordinate”, queste ultime per loro natura anch’esse esposte al rischio d’impresa. Il ricorso alle azioni e alle obbligazioni subordinate per coprire le perdite è espressamente richiesto come precondizione per la soluzione ordinata delle crisi bancarie dalle norme europee (“Direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie” – BRRD), recepite nell’ordinamento italiano dallo scorso 16 novembre con il Decreto Legislativo 180/2015. Tale normativa ha assegnato alla Banca d’Italia la funzione di autorità di risoluzione delle crisi nel settore bancario.
La soluzione adottata, compatibile con le norme europee sugli “aiuti di Stato”, si articola secondo il seguente schema.

  1. Per ciascuna delle quattro banche la parte “buona” è stata separata da quella “cattiva” del bilancio.
  2. Alla parte buona (“banca buona” o “banca-ponte” o bridge bank) sono state conferite tutte le attività diverse dai prestiti “in sofferenza”, cioè quelli di più dubbio realizzo; a fronte di tali attività vi sono i depositi, i conti correnti e le obbligazioni ordinarie. Il capitale è stato ricostituito a circa il 9 per cento del totale dell’attivo (ponderato per il rischio) dal “Fondo di Risoluzione”. Il Fondo di Risoluzione è previsto dalle norme europee e italiane ed è amministrato dall’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia. Esso è alimentato con contribuzioni di tutte le banche del sistema. La banca buona viene provvisoriamente gestita, sotto la supervisione dell’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia, da amministratori da questa appositamente designati; in tutti e quattro i casi la carica di Presidente è rivestita dal dott. Roberto Nicastro, ex Direttore Generale di Unicredit. Gli amministratori hanno il preciso impegno di vendere la banca buona in tempi brevi al miglior offerente, con procedure trasparenti e di mercato, e quindi retrocedere al Fondo di Risoluzione i ricavi della vendita. Nella tabella sono forniti i dati per ciascuna delle quattro banche buone e per l’aggregato delle stesse.
  3. Si è inoltre costituita una “banca cattiva” (bad bank), priva di licenza bancaria nonostante il nome, in cui sono stati concentrati i prestiti in sofferenza che residuano una volta fatte assorbire le perdite dalle azioni e dalle obbligazioni subordinate e, per la parte eccedente, da un apporto del Fondo di Risoluzione. Quest’ultimo fornisce alla banca cattiva anche la necessaria dotazione di capitale. Tali prestiti in sofferenza, svalutati a 1,5 miliardi dall’originario valore di 8,5 miliardi, saranno venduti a specialisti nel recupero crediti o gestiti direttamente per recuperarli al meglio. Per semplicità viene costituita un’unica banca cattiva che raccoglie le sofferenze di tutte e quattro le banche originarie. Nella tabella sono forniti i relativi dati.
  4. Lo Stato, quindi il contribuente, non subisce alcun costo in questo processo. L’intero onere del salvataggio è posto innanzitutto a carico delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle quattro banche, ma è in ultima analisi prevalentemente a carico del complesso del sistema bancario italiano, che alimenta con i suoi contributi, ordinari e straordinari, il Fondo di Risoluzione.
  5. L’impegno finanziario immediato del Fondo di Risoluzione è, complessivamente per le quattro banche, così suddiviso: circa 1,7 miliardi a copertura delle perdite delle banche originarie (recuperabili forse in piccola parte); circa 1,8 miliardi per ricapitalizzare le banche buone (recuperabili con la vendita delle stesse), circa 140 milioni per dotare la banca cattiva del capitale minimo necessario a operare. Quindi, In totale, circa 3,6 miliardi.
  6. La liquidità necessaria al Fondo di Risoluzione per iniziare immediatamente a operare è stata anticipata da tre grandi banche (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBI Banca), a tassi di mercato e con scadenza massima di 18 mesi.
  7. Le quattro banche originarie divengono dei contenitori residui in cui sono confinate le perdite e la loro copertura, e vengono subito poste in liquidazione coatta amministrativa. Le banche buone (banche-ponte) neassumono la stessa denominazione con l’aggettivo “Nuova” davanti e proseguono nell’attività essendo state ripulite delle sofferenze e ricapitalizzate. La banca cattiva resterà in vita solo per il tempo necessario a vendere o a realizzare le sofferenze in essa inserite. Questa è la soluzione compatibile con le norme sugli aiuti di Stato che è emersa dopo che altre proposte erano state ritenute non compatibili durante le discussioni con la Commissione europea. Infine le Autorità italiane hanno adottato questa soluzione che ha effetti immediati ed evita il prolungamento dello stallo per le quattro banche, al fine di risolverne la crisi.

Articolo tratto da: Banca d’Italia

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