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Ecotassa sulle automobili nuove Ecobonus auto non inquinanti

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano13 Dicembre 2020Aggiornato il:13 Dicembre 2020
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Indice dei contenuti ⇣
Ecobonus ed Ecotassa automobili nuove
Ecobonus automobili poco inquinanti
Incentivi fiscali per la ricarica di veicoli elettrici
Ecotassa automobili con alte emissioni di CO2

Ecobonus ed Ecotassa automobili nuove

Con la legge di bilancio 2019 è arrivata l’approvazione definitiva della nuova forma di tassazione (cosiddetta Ecotassa) ed incentivo fiscale (cosiddetto Ecobonus) del tipo bonus/malus sull’acquisto di autoveicoli nuovi.

La Camera dei deputati ha approvato con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari definitivamente la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019. La legge (n. 145/2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, entra in vigore il 1° gennaio 2019 e contiene la previsione della cosiddetta ecotassa sulle auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km. Contemporaneamente è previsto un ecobonus sulle vetture con emissioni ridotte di CO2 ovvero fino a 70 g/km.
Ecotassa ed ecobonus sono operativi per gli acquisti di autoveicoli effettuati a partire dall’1 marzo 2019.
Per l’applicazione dell’incentivo e della detrazione fiscale per l’installazione di colonnine private per la ricarica delle auto elettriche dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (e quinei entro il 2 marzo 2019) un decreto interministeriale del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e trasporti e con il ministero dell’Economia e finanze.
Vediamo a seguire in dettaglio come sono articolati Ecobonus ed Ecotassa.

Ecobonus automobili poco inquinanti

L’Ecobonus è riconosciuto in via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria (leasing), e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (destinato al trasporto di persone ed avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
Le condizioni per vedersi erogato il bonus fiscale e la misura dell’ecobonus sono determinate come segue:

  • A condizione che si consegni per la rottamazione, contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo, un un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, è previsto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
    Ecobonus con rottamazione
    CO2 g/kmContributo
    0-20€ 6.000
    21-70€ 2.500
  • In assenza della rottamazione  è riconosciuto un contributo di entità inferiore, sempre parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
    Ecobonus senza rottamazione
    CO2 g/kmContributo
    0-20€ 4.000
    21-70€ 1.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.  In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto utilizzatore del nuovo veicolo o a uno dei familiari.
Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Il contributo di cui alle tabelle sopra riportate è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
A loro volta le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al ven- ditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Attenzione però: il bonus fiscale non è illimitato ma ne usufruiranno gli acquirenti di veicoli nuovi nei limiti del plafond stanziato allo scopo.
Per provvedere all’erogazione dell’Ecobonus è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Incentivi fiscali per la ricarica di veicoli elettrici

Sono altresì previsti incentivi fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Dopo l’articolo 16-bis del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63 è inserito l’art. 16-ter che prevede il riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Ecotassa automobili con alte emissioni di CO2

Fa da contraltare all’Ecobonus la cosidetta Ecotassa il cui meccanismo di applicazione è il medesimo e colpisce i veicoli con maggiori emissioni di CO2.
A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Ecotassa in base alle emissioni di CO2
CO2 g/kmImposta
161-175€ 1.100
176-200€ 1.600
201-250€ 2.000
Superiore a 250€ 2.500

A differenza dell’Ecobonus a versare la nuova tassa saranno gli acquirenti finali, non le case produttrici né le concessionarie. L’imposta è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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