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Election day 2020. Si vota il 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari ed il rinnovo di sette consigli regionali

Redazionedi Redazione16 Settembre 2020Aggiornato il:16 Settembre 2020
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Indice dei contenuti ⇣
Election day 2020. Si vota il 20 e 21 settembre per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, il rinnovo di sette consigli regionali ed elezioni amministrative
Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari
Le questioni sottoposte all’esame della Corte Costituzionale
Elezioni regionali ed amministrative
Cosa è l’ Election day e perchè si usa tale termine
Mascherina obbligatoria per ingresso ai seggi

Election day 2020. Si vota il 20 e 21 settembre per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, il rinnovo di sette consigli regionali ed elezioni amministrative

La Consulta ha dato il via libera all’ election day del 20 e 21 settembre 2020 avendo dichiarato inammissibili i quattro conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul referendum per il taglio dei parlamentari e sull’abbinamento della consultazione con le Regionali.

Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

Gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul confermare o meno l’approvazione della riforma del taglio dei parlamentari, con riduzione di 115 senatori e 230 deputati.
Il  testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell’11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell’8 ottobre 2019.
Successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.240 del 12 ottobre 2019 è stato richiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione, referendum popolare confermativo così come previsto dall’art. 138 della Costituzione.
Segue il testo della legge costituzionale oggetto di approvazione.

Articolo 1 (Numero dei deputati)
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

Articolo 2 (Numero dei senatori)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Articolo 3 (Senatori a vita)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

Articolo 4 (Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Le questioni sottoposte all’esame della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha esaminato l’ammissibilità di quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatoreGregorio De Falco e dall’Associazione +Europa – riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari nonché il relativo referendum costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre (election day).

L’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha reso noto che i quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. In particolare:

1) La Corte ha dichiarato inammissibile (relatore Giuliano Amato) il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionaleriguardante il “taglio dei parlamentari” avente per oggetto l’abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n. 26 del 2020 e dal Dpr 17 luglio 2020.
Il Comitato promotore non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglioresercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale.

2) La Corte ha dichiarato inammissibile (relatore Giovanni Amoroso) il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con riferimento sia all’avvenuta approvazionedefinitiva, l’8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al Dpr del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione.

3) Con riferimento al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale (relatore Nicolò Zanon) ha ritenuto che esponesse, in modo confuso e incoerente,critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all’accorpamento delle consultazioni, all’utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversionein legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti. Perciò è stato giudicato inammissibile.

4) Con il conflitto promosso dall’Associazione +Europa, nella sua veste di partitopolitico, veniva contestata in particolare la previsione (contenuta nel dl n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all’obbligodella raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico.
L’inammissibilità del conflitto (relatrice Daria de Pretis) deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato.

Elezioni regionali ed amministrative

Il 20 e 21 settembre si voterà inoltre per le elezioni regionali in sette Regioni (Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta) mentre per le amministrative saranno oltre 1.000 i Comuni chiamati a eleggere i nuovi sindaci, tra cui città come Venezia, Reggio Calabria, Arezzo, Trento e Bolzano.

Cosa è l’ Election day e perchè si usa tale termine

La locuzione Election day è stata coniata nell’ambito del linguaggio giornalistico, sempre più incline agli anglicismi. Election day altro non significa che “il giorno delle elezioni” specialmente nel caso in cui coincidono diversi appuntamenti elettorali, così come accadrà il 20 e 21 settembre.
La terminologia proviene gli Stati Uniti d’America, dove con election day si indica la tornata elettorale di novembre in cui, ogni quattro anni, si rinnova il mandato per la Presidenza degli stati federati.
In particolare negli Stati Uniti il giorno delle elezioni è il giorno fissato dalla legge per le elezioni generali dei funzionari pubblici federali. È fissato per legge come “il martedì successivo al primo lunedì del mese di novembre” ovvero “al primo martedì dopo il 1 novembre”.  La prima data possibile coincide quindi con  il giorno 2 novembre e l’ultima data possibile è l’8 novembre.

Mascherina obbligatoria per ingresso ai seggi

Per accedere ai seggi elettorali sarà obbligatorio l’uso della mascherina da parte di chiunque. Lo prevede il protocollo di ministero della Salute e dell’Interno varato in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre. Inoltre gli accessi saranno contingentati, con percorsi distinti di entrata e di uscita. Previsto poi il distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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