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Fattura elettronica obbligatoria per gli avvocati: circolare esplicativa del CNF.

Redazionedi Redazione25 Settembre 2014Aggiornato il:25 Settembre 2014
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Anche gli avvocati, dal 6 giugno 2014, dovranno emettere e trasmettere in formato elettronico le fatture nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e assistenza nella predetta nota specificati, mentre nei confronti di tutti gli altri apparati della P.A. l’obbligo decorrerà dal 31 marzo del 2015.
Il CNF ha pertanto predisposto una circolare esplicativa sulla fatturazione elettronica

1. Fonti normative:
Legge finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244 art. 1 commi da 209 a 214), D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, in vigore dal 6 giugno 2013, e decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014.


2. Contenuto:

La legge finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo, a carico dei fornitori, della fatturazione in forma elettronica nei confronti delle P.A. dello Stato ed ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire attraverso il sistema di Interscambio (SdI) “sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.


3. Gli utenti interessati:

Gli operatori economici ovvero i fornitori di beni e servizi alle P.A., tenuti alla compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostituiva prevista dalla legge.

La nozione “fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A.” ricomprende anche la figura dell’avvocato (nonché tutti gli esercenti le libere professioni).

Questa conclusione – già contenuta nella Circolare del Ministero della Giustizia del 5 maggio 2014 – deve ritenersi pacifica alla luce delle seguenti considerazioni:
Il comma 209 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nell’introdurre l’obbligo dell’emissione e della trasmissione delle fatture in forma elettronica, ne individua l’oggetto nei “rapporti con le amministrazioni pubbliche”. Qualunque soggetto economico – titolare di partita Iva – entri in rapporto con la P.A. è obbligato ad emettere la fattura elettronica.
I presupposti oggettivi dell’IVA sono costituiti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi.
L’art. 1 comma 2 del D.M. n. 55/2013 stabilisce che “Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244…”.
Conseguentemente, poiché la qualità di avvocato titolare di partita Iva costituisce presupposto soggettivo dell’IVA e le sue prestazioni rientrano tra i presupposti oggettivi (il terzo presupposto del tributo è la territorialità), l’avvocato che sia chiamato ad emettere una fattura in favore della P.A. (Ministeri ed enti rientranti negli apparati ministeriali) per prestazioni d’opera professionale, come quelle erogate in regime di patrocinio a spese dello Stato, è obbligato ad emettere la fattura in forma elettronica.
A questi fini sul sito www.fatturapa.gov.it c’è una sezione che consente di:
a) Gestire la procedura di accreditamento dei canali;
b) Controllare la correttezza del contenuto della fattura;
c) Monitorare lo stato, all’interno del perimetro del SdI, delle fatture transitate attraverso questo sistema;
d) Simulare le fasi del processo;
e) Ricevere assistenza del personale 

4. La tempistica:
L’entrata in vigore del D.M. 55/13 ha consentito l’introduzione a regime della disciplina degli obblighi di fatturazione contenuta nei commi da 209 a 214 della legge 244/2007.
Il calendario della decorrenza degli obblighi è il seguente:

  • 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali, enti previdenziali e assistenziali
  • 31 marzo 2015 per tutte le altre pubbliche amministrazioni incluse nell’Elenco ISTAT denominato “Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato”.

Gli enti previdenziali e assistenziali nei cui confronti a decorrere dal 6 giugno 2014 sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica:

  • Inpdap 
  • Inail
  • Inps
  • Casse dei professionisti: Cassa forense, Inarcassa, Cassa del notariato, dei dottori commercialisti.

Al fine di individuare le amministrazioni pubbliche interessate dai provvedimenti in esame, il comma 209 dell’art. 1 L. n. 244/2007 rinvia all’art. 1 comma 2 della legge 31.12.2009 n. 196, sicchè per amministrazioni pubbliche devono intendersi gli enti e i soggetti anche autonomi indicati ai fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’ISTAT e, comunque, individuati dal predetto elenco ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno.
Alla luce del quadro normativo sopra tracciato, a partire dal 6 giugno 2014 Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza e assistenza non potranno più accettare fatture emesse e trasmesse in forma cartacea e le stesse disposizioni si applicheranno dal 31 marzo 2015 a tutti gli altri enti della P.A.
A partire da tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in formato elettronico.
Ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 66/14 (convertito in legge), per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., le fatture elettroniche verso queste ultime devono riportare:

  • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di cui alla legge n. 136/2010;
  • Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative ad opere pubbliche L’art. 3 comma del D.M. 55/2013 impone all’Amministrazione di individuare gli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio, che costituisce un’informazione obbligatoria e rappresenta l’identificativo univoco che consente al sistema SDI, gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare rapidamente la fattura elettronica al destinatario.

In conclusione:
Gli avvocati dal 6 giugno 2014 dovranno emettere e trasmettere in formato elettronico le fatture nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e assistenza sopra specificati, mentre nei confronti di tutti gli altri apparati della P.A. l’obbligo decorrerà dal 31 marzo del 2015.

Sulla fatturazione elettronica vedi anche:
FatturaPA: dal 6 giugno in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Di cosa si tratta e come funziona il sistema.

Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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