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Home»Notizie giuridiche
Notizie giuridiche Ordinamento Giudiziario Forense

Avvocati: in arrivo il nuovo codice deontologico forense. A breve la pubblicazione in Gazzetta.

Redazionedi Redazione16 Febbraio 2017Aggiornato il:16 Febbraio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Illeciti tipizzati in via tendenziale, previsione delle sanzioni, nuovi ambiti rilevanti sotto il profilo deontologico, retribuzione dei praticanti dopo i primi sei mesi. Queste alcune delle principali novità.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense e nei termini temporali previsti dalla legge.
Il testo approvato dal plenum in via definitiva ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione. Il nuovo Codice sarà presentato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine in una riunione dedicata, il 19 febbraio prossimo.

Il nuovo codice deontologico è finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione
. Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, la legge 247/2012 ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazioni delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.
Tra le novità più rilevanti si segnalano un impianto più moderno, che tiene conto non solo della giurisprudenza che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi.

Il nuovo codice si compone dunque di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli:

  1. il primo (artt. 1-22) individua i principi generali;
  2. il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita;
  3. il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi;
  4. il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo;
  5. il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti;
  6. il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi;
  7. il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.

Il primo titolo è dedicato ai Principi generali , tra i quali quello di indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività.

Si segnala l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II ( Rapporti con i colleghi ) ed il III ( Rapporti con il cliente e la parte assistita ) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme. Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai Doveri dell’avvocato nel processo e ai Rapporti con le istituzioni forensi.

Nei rapporti con i clienti e parte assistita viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi nei confronti dei clienti che ne conseguono (prevedibile durata causa, oneri, preventivo scritto se richiesto, estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso.

L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto
.
Viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela e il dovere di corretta informazione prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato.
L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari.
Il III titolo è dedicato ai Rapporti con i colleghi . Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.
L’introduzione del titolo Doveri dell’avvocato nel processo ha il compito di sistematizzare previsioni sparse in diversi ambiti. In questo contesto, è stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato.
Anche nuove facoltà, come la notifica in proprio, o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne l’applicazione. In merito al titolo Rapporti con le Istituzioni forensi si segnala l’ obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l’ attività volte a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame.
Il nuovo Codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sempre nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio, il plenum del CNF ha approvato in via definitiva il regolamento che disciplina la elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, gli organismi cui la legge forense demanda il controllo disciplinare degli iscritti agli albi. Il testo definitivo tiene conto delle osservazioni prevenute da Ordini e Associazioni a seguito della consueta consultazione ed è in corso di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale del CNF appositamente dedicata ai regolamenti attuativi della riforma forense.
Sempre nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio, il plenum del CNF ha approvato in via definitiva il regolamento che disciplina la elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, gli organismi cui la legge forense demanda il controllo disciplinare degli iscritti agli albi. Il testo definitivo tiene conto delle osservazioni prevenute da Ordini e Associazioni a seguito della consueta consultazione ed è in corso di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale del CNF appositamente dedicata ai regolamenti attuativi della riforma forense.

Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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