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Partita Iva inattiva: chiusura agevolta con il solo versamento a mezzo F24 entro il 4 ottobre.

Redazionedi Redazione20 Novembre 2015Aggiornato il:20 Novembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Addio agevolato alle partite Iva non utilizzate, con sanzioni ridotte e un percorso semplificato.

I contribuenti che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività hanno novanta giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro.
Mettersi in regola è facile: basta pagare spontaneamente con il modello F24 “elementi identificativi”, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e
l’anno di cessazione dell’attività.
Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro. La posizione va regolarizzata entro novanta giorni, calcolati a
partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011. Va ricordato che la norma di favore si applica a condizione che la violazione
non sia stata già contestata con atto portato a conoscenza del contribuente.

La via agevolata – Nel dettaglio, dunque, i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività, entro i 30 gg prescritti dalla norma – articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972 – possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale al 25 per cento, cioè 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente.

Il percorso semplificato viaggia su F24 – Per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite F24, entro 90 gg dalla data
di entrata in vigore della legge, dell’importo di 129 Euro, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere, e l’anno di cessazione dell’attività.
Nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Neppure è necessario dover poi presentare alle Entrate la copia del pagamento.
Lo chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 93/E d3el 21 settembre 2011, che riduce all’osso gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici.

Cosa succede se non si chiude la partita Iva – Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di
cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva,
irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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