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Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (Art. 80 legge 133/2008)

Redazionedi Redazione23 Febbraio 2009
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Circolare n. 26 del 23.02.2009 (estratto)

L’articolo 80 della legge n.133 del 6 agosto 2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile.
Il comma 7 del citato art.80 stabilisce che i termini e le modalità di attuazione del suddetto piano straordinario siano determinati con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Detto Decreto, sottoscritto dai Ministri competenti in data 29 gennaio 2009, è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2009. Nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si forniscono le istruzioni operative per l’avvio delle attività di verifica previste dalla norma di legge e dal Decreto attuativo (di cui al testo allegato).
Nel tenere conto del dettato normativo e nell’ambito della doverosa attuazione dello stesso, l’Istituto ha posto in campo un pacchetto di iniziative muovendosi in una logica, da un lato, di regole e, dall’altro, di doverosa attenzione nei confronti di una categoria di percettori di prestazioni assistenziali per definizione “deboli” e meritevole della massima attenzione e sensibilità.
Fra tali iniziative, l’Istituto ha, in via prioritaria, elaborato un primo campionamento di 400.000 beneficiari di prestazioni di invalidità civile sulla base di quanto stabilito dalla legge e dall’art.3 del Decreto Interministeriale attuativo che determina i criteri selettivi per la programmazione delle attività di verifica.
Le posizioni sono state inserite nel data base delle verifiche straordinarie (procedura INVER2009), con la quale sarà possibile gestire tutte le attività connesse alle verifiche straordinarie.
Tale campione di verifiche riguarda soggetti di età compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni INPS al 4 novembre 2008, escludendo, in questa fase, i minori.
Sono stati inoltre esclusi i soggetti titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione rispettivamente dopo l’1.7.2007 o entro il 30.6.2010 ed i residenti nelle Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta, in base all’espressa previsione dell’art.6, secondo comma, del Decreto.
Il campionamento è basato sull’incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nelle varie province italiane e sulla dinamica territoriale delle nuove liquidazioni di trattamenti decorrenti dagli anni più recenti.
Il numero di posizioni interessate dal Piano, pari a 400.000, è superiore a quello indicato nella legge e trova ragione nella necessità di tenere conto di tutti gli scarti da effettuare in ordine a quelle situazioni che non potranno essere oggetto di verifica.
Ci si riferisce, in particolare, a coloro che risultino affetti dalle patologie di cui al DM 2.8.2007, relativo a tipologie di malattia a carattere ingravescente, che come è noto, non sono sottoponibili a visite di revisione.
Al campione, elaborato secondo le direttive fissate dal “decreto” (400.000 posizioni), sono stati aggiunti – per utilizzare anche questo indice di valutazione per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a verifiche – due sottoinsiemi costituiti da titolari di prestazioni per invalidità civile in attività lavorativa e, quindi, con contributi versati per lavoro dipendente e/o autonomo (n. 112.000 di cui 22.000 già presenti nel campione) e titolari di prestazioni per invalidità civile che riscuotono direttamente la prestazione ( n. 277.000 di cui 50.000 già presenti nel campione).
I controlli di cui all’art.80 della legge n.133/2008 sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori.
Pertanto, dalle intersezioni effettuate, i soggetti, nell’ambito del campione dei 400.000, verranno convocati a visita con il seguente ordine di priorità:
1.n. 22.186 che risultano svolgere attività lavorativa (di cui 3.152 che riscuotono direttamente la prestazione);
2.n. 51.919 che riscuotono direttamente la prestazione di invalidità civile;
3.restanti n. 325.895.
Al fine di svolgere l’attività delle verifiche, l’Istituto inviterà a visita i titolari di prestazioni di invalidità civile individuati secondo i criteri stabiliti nel Decreto.
A tali titolari di prestazioni sarà inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, contenente le modalità con cui si procederà all’accertamento di verifica, con espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica.
L’Istituto, secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale, per effettuare l’attività di verifica, richiederà alle Aziende Sanitarie Locali, dalla data della pubblicazione dello stesso Decreto nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati.
Tali richieste dovranno essere inoltrate con cadenza periodica secondo criteri di gradualità.
Nel Decreto è altresì previsto che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano alla Commissione Medica Superiore decentrata presso il Centro Medico Legale provinciale INPS territorialmente competente, la documentazione in loro possesso entro trenta giorni dalla data di richiesta.
Per consentire l’effettuazione delle verifiche secondo principi di economicità ed efficienza, l’INPS promuove la definizione di appositi accordi operativi tra le proprie Direzioni regionali e le Regioni, accordi da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
In ordine all’urgenza di avviare tali accordi operativi per standardizzare modalità di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende Sanitarie Locali, si richiamano le disposizioni fornite con i messaggi n. 667 del 12 gennaio 2009, n.1177 del 16 gennaio 2009 (allegati) e successive comunicazioni.
In particolare, gli accordi dovranno essere finalizzati a mettere in condizione i medici, che effettueranno le visite, di disporre preventivamente della necessaria documentazione sanitaria evitando di doverne fare richiesta agli interessati.
In assenza di tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, troverà comunque applicazione la procedura sopra descritta in merito ai tempi di richiesta ed invio dei fascicoli sanitari alle ASL.
Con riferimento alla visita medica di verifica, si fa presente che il Decreto attuativo dell’art. 80 della legge n. 133/2008 stabilisce che ulteriori accertamenti specialistici potranno essere eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno effettuati presso le strutture specialistiche interne dell’INPS ovvero presso strutture esterne già convenzionate, con le modalità vigenti.
Soggetti esclusi dal piano delle verifiche straordinarie
I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
Sono inoltre esonerati da ogni visita medica, a condizione che la documentazione agli atti, valutata dalla Commissione medica decentrata, confermi l’esclusione dalla visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Rimangono esclusi dall’applicazione del Decreto attuativo dell’art.80 legge 133/2008, la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.

Articolo tratto da: INPDAP

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