La frequenza del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 69/2013 (cd decreto del fare) non esonera i praticanti avvocato dalla frequenza dei corsi obbligatori previsti dal D.M. n. 17/2018.
Il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente risposto ad alcune questioni poste dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed aventi ad oggetto il tirocinio professionale e i corsi di formazione obbligatoria previsti per i praticanti avvocati.
A tale riguardo è stato precisato che il d.m. n. 17/2018, che disciplina i corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013.
Ne consegue che i praticanti avvocati, pur se tirocinanti presso gli Uffici Giudiziari, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate
tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73.
Allo stesso tempo il C.N.F. osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella
del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario,
ha la durata di sei mesi, predeterminata da una legge successiva all’articolo 43 della legge n. 247/12,
e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense