Reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: differenze rispetto al reato di invasione di terreni o edifici.
Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di occupazione abusiva di immobili, attraverso l’art. 634-bis del Codice Penale. Tale previsione normativa costituisce la risposta del legislatore alla crescente diffusione di occupazioni illegali di civili abitazioni, specialmente nelle grandi città italiane. La norma mira a punire in maniera severa chi occupa abusivamente un immobile destinato a domicilio altrui, un fenomeno che coinvolge molte migliaia di immobili al punto da costituire un serio problema sociale e giuridico.
Se l’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici) già puniva l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, il nuovo articolo 634-bis c.p. introdotto dal Decreto Sicurezza 2025, prevede una nuova fattispecie di reato, quella di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.
La differenza tra le due fattispecie, solo apparentemente sovrapponibili, previste una dall’articolo 633 e l’altra dall’articolo 634-bis del codice penale, risiede nel fatto che, nel caso della fattispecie prevista dall’art. 634-bis c.p. l’occupazione debba avere ad oggetto non un immobile qualsiasi ma un immobile destinato a domicilio altrui e che tale occupazione debba avvenire mediante violenza o minaccia. In tal caso è prevista una pena più severa: la reclusione da due a sette anni contro la reclusione da uno a tre anni prevista dall’art. 633 c.p. Detta pena è prevista altresì nel caso in cui è impedito il rientro nell’immobile da parte proprietario o di colui che ne abbia la legittima detenzione (specificazione forse superflua ma evidentemente finalizzata a porre l‘attenzione sulle occupazioni in assenza del proprietario, allontanatosi ad esempio perorazioni di salute e degenza ospedaliera).
Procedura rapida per la reintegrazione nel possesso
È stato introdotto nel codice di procedura penale l’art. 321-bis che prevede una particolare procedura per la reintegrazione del proprietario o comunque del legittimo possessore dell’immobile nella disponibilità dello stesso.
Su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente dispone con decreto motivato il rilascio dell’immobile abusivamente occupato o delle pertinenze.
Se l’immobile occupato è l’unica abitazione effettiva del denunciante, la procedura di rilascio coattivo può essere esperita dalla Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del P.M. e successiva convalida del Giudice.
Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, una volta ricevuta la denuncia di occupazione abusiva, e dopo i primi accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano direttamente presso l’immobile e ordinano all’occupante il rilascio dello stesso reintegrando il denunciante nel possesso.
Se l’esecuzione spontanea non avviene, in caso di diniego all’accesso, resistenza, rifiuto dell’occupante, la polizia giudiziaria, procede coattivamente, verbalizzando l’attività e trasmettendo il verbale entro 48 ore al pubblico ministero del luogo, perchè ne chieda la convalida al giudice entro le successive 48 ore. L’inosservanza dei termini di trasmissione del verbale o l’emissione del decreto di convalida oltre il termine di 10 giorni, determina la perdita di efficacia del provvedimento.
Art. 634-bis Codice Penale
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.
1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
3. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
5. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Art. 321-bis Codice di Procedura Penale
Reintegrazione nel possesso dell’immobile
1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante.
Art. 639-bis Codice Penale
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 634-bis e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.