Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Notizie giuridiche
Notizie giuridiche Condominio Locazioni Penale Procedura Penale

Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Redazionedi Redazione23 Giugno 2025Aggiornato il:23 Giugno 2025
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: differenze rispetto al reato di invasione di terreni o edifici.
Procedura rapida per la reintegrazione nel possesso

Reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: differenze rispetto al reato di invasione di terreni o edifici.

Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di occupazione abusiva di immobili, attraverso l’art. 634-bis del Codice Penale. Tale previsione normativa costituisce la risposta del legislatore alla crescente diffusione di occupazioni illegali di civili abitazioni, specialmente nelle grandi città italiane. La norma mira a punire in maniera severa chi occupa abusivamente un immobile destinato a domicilio altrui, un fenomeno che coinvolge molte migliaia di immobili al punto da costituire un serio problema sociale e giuridico.

Se l’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici) già puniva l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, il nuovo articolo 634-bis c.p. introdotto dal Decreto Sicurezza 2025, prevede una nuova fattispecie di reato, quella di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

La differenza tra le due fattispecie, solo apparentemente sovrapponibili, previste una dall’articolo 633 e l’altra dall’articolo 634-bis del codice penale, risiede nel fatto che, nel caso della fattispecie prevista dall’art. 634-bis c.p. l’occupazione debba avere ad oggetto non un immobile qualsiasi ma un immobile destinato a domicilio altrui e che tale occupazione debba avvenire mediante violenza o minaccia. In tal caso è prevista  una pena più severa: la reclusione da due a sette anni contro la reclusione da uno a tre anni prevista dall’art. 633 c.p. Detta pena è prevista altresì nel caso in cui è impedito il rientro nell’immobile da parte proprietario o di colui che ne abbia la legittima detenzione (specificazione forse superflua ma evidentemente finalizzata a porre l‘attenzione sulle occupazioni in assenza del proprietario, allontanatosi ad esempio perorazioni di salute e degenza ospedaliera).

Procedura rapida per la reintegrazione nel possesso

È stato introdotto nel codice di procedura penale l’art. 321-bis che prevede una particolare procedura per la reintegrazione del proprietario o comunque del legittimo possessore dell’immobile nella disponibilità dello stesso.
Su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente dispone con decreto motivato il rilascio dell’immobile abusivamente occupato o delle pertinenze.
Se l’immobile occupato è l’unica abitazione effettiva del denunciante, la procedura di rilascio coattivo può essere esperita dalla Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del P.M. e successiva convalida del Giudice.
Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, una volta ricevuta la denuncia di occupazione abusiva, e dopo i primi accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano direttamente presso l’immobile e ordinano all’occupante il rilascio dello stesso reintegrando il denunciante nel possesso.
Se l’esecuzione spontanea non avviene, in caso di diniego all’accesso, resistenza, rifiuto dell’occupante, la polizia giudiziaria, procede coattivamente, verbalizzando l’attività e trasmettendo il verbale entro 48 ore al pubblico ministero del luogo, perchè ne chieda la convalida al giudice entro le successive 48 ore. L’inosservanza dei termini di trasmissione del verbale o l’emissione del decreto di convalida oltre il termine di 10 giorni, determina la perdita di efficacia del provvedimento.

Art. 634-bis Codice Penale
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
3. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
5. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 321-bis Codice di Procedura Penale
Reintegrazione nel possesso dell’immobile

1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante.

Art. 639-bis Codice Penale
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 634-bis e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Immobile Occupazione Violenza
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Dati Istat mensili occupati e disoccupati in Italia: a luglio 2025 occupazione in crescita
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo nuova IMU
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DM 154/2022 Polizza di assicurazione decennale postuma indennitaria
iscrizione contemporanea a due albi professionali
I dati sulla violenza contro le donne in Italia nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DL 70/1988 Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
L’occupazione di un immobile sine titulo non costituisce danno in re ipsa
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Mercato del lavoro Situazione nel primo trimestre 2020
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Decreto Dignità DL 87 2018
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 154 2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
Indice dei contenuti
Reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: differenze rispetto al reato di invasione di terreni o edifici.
Procedura rapida per la reintegrazione nel possesso
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevideri potest.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it