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Riduzione numero dei parlamentari, in Gazzetta il testo di legge costituzionale

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano16 Ottobre 2019Aggiornato il:16 Ottobre 2019
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Indice dei contenuti ⇣
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
Riduzione numero parlamentari da 945 a 600
Riduzione del numero dei senatori a vita: non più di 5 senatori a vita in carica
Obiettivi della riduzione dei parlamentari
Entrata in vigore della riduzione del numero dei parlamentari

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

É stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»).
La riforma è stata approvata senza la maggioranza dei due terzi del parlamento previsti per l’approvazione definitiva. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 138, 2° comma della Costituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare. La legge di riforma costituzionale sottoposta a referendum non sarà promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Riduzione numero parlamentari da 945 a 600

Il numero dei parlamentari è ridotto dagli attuali 945 complessivi (630 deputati + 315 senatori) ai futuri 600 parlamentari complessivi (400 deputati + 200 senatori).
La legge costituzionale prevede una drastica riduzione del numero dei parlamentari, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione Italiana.
Il numero dei deputati (art. 56 Cost.) è ridotto dagli attuali 630 deputati a 400 deputati di cui otto eletti nelle circoscrizioni estero (prima erano 12) mentre il numero dei senatori (art. 57 Cost.) è ridotto dagli attuali 315 a 200 senatori di cui quattro eletti nelle circoscrizioni estero (prima erano 6).

Riduzione del numero dei senatori a vita: non più di 5 senatori a vita in carica

Con la riforma dell’articolo 59 della Costituzione è operata di fatto anche una riduzione del numero dei senatori a vita. Se a fronte del testo attuale della norma in dottrina si era posto il problema se il limite di cinque senatori a vita fosse da intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun presidenteIl Presidente della Repubblica ora la norma è chiaramente restrittiva. La seconda parte del novellato articolo 59 prevede infatti che “Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.”

Obiettivi della riduzione dei parlamentari

L’obiettivo dichiarato è duplice: favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e ridurre il costo della politica (con un risparmio stimato di circa 500 milioni di euro in una Legislatura).
In realtà il risparmio ottenuto con il taglio del numero dei parlamentari è assolutamente irrisorio se confrontato con i numeri del bilancio dello Stato, rappresentando la somma risparmiata un valore assolutamente risibile.
Piuttosto a fronte del taglio dei parlamentari vi è una minore rappresentatività dei cittadini a livello parlamentare, inoltre a fronte di un minor numero di parlamentari è decisamente più facile da parte dei gruppi di poter condizionarne il voto essendo molto più facile ottenere la maggioranza in sede di votazione. Si pensi che secondo il sistema attuale ognuno dei 630 deputati previsti viene eletto da 96.006 cittadini mentre ognuno dei 315 senatori è eletto da 189.424 cittadini. A seguito della riforma si passa a 151.210 elettori per ciascuno dei 400 deputati e ben 302.420 cittadini per ognuno dei 200 senatori.

Entrata in vigore della riduzione del numero dei parlamentari

La riduzione del numero dei parlamentari entrerà in vigore dall’inizio della prossima Legislatura ovvero a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigor
e. A fronte della riduzione del numero dei parlamentari è richiesto un adeguamento della legislazione elettorale senza alcuna alterazione del sistema elettorale vigente.

Articolo 56
Numero dei Deputati
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
2. Il numero dei deputati è di [seicentotrenta] quattrocento, [dodici] otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per [seicentodiciotto] trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57
Numero dei Senatori
1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
2. Il numero dei senatori elettivi è di [trecentoquindici] duecento, [sei] quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a [sette] tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
[4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.]
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 59
Senatori a vita
1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
[2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.]
2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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