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Rimborso del canone RAI non dovuto addebitato in bolletta.

Redazionedi Redazione27 Agosto 2016Aggiornato il:27 Agosto 2016
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Rimborso del canone RAI non dovuto addebitato in bolletta.
FAQ Rimborso canone RAI

Rimborso del canone RAI non dovuto addebitato in bolletta.

Rimborso del canone RAI non dovuto addebitato in bolletta: L’Agenzia Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul rimborso canone RAI.
Chi può chiedere il rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica? Come si deve presentare la richiesta? Cosa indicare nell’istanza? Come avviene il rimborso? Sono alcune delle domande più frequenti poste dai contribuenti.  Nel riquadro a seguire è riportato l’elenco delle FAQ e delle relative risposte offerte dall’Agenzia.

Come si presenta la richiesta di rimborso canone RAI – Per chiedere il rimborso va utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it).
I contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal prossimo 15 settembre, direttamente online sul sito delle Entrate o, in alternativa, inviarla tramite servizio postale con raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento.

Cosa indicare nell’istanza di rimborso – Oltre ai dati anagrafici e alle informazioni che identificano le fatture su cui il canone è stato addebitato, occorre indicare il codice che individua il motivo della richiesta di rimborso: se la motivazione del rimborso è diversa dai 5 casi già previsti, è possibile indicare il codice 6 e descrivere la propria situazione nell’apposito spazio del modello.

Un solo canone per famiglia – Cosa fare quando un nucleo familiare ha corrisposto due volte il canone con addebito su fatture intestate a due diversi componenti? In questo caso chi chiede il rimborso deve indicare il codice 4 e, nell’apposto campo, il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone, oltre al periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, cioè l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.

Il rimborso per gli anni passati – Se il contribuente intende chiedere il rimborso del canone Tv per il 2015 o per gli anni precedenti, non può utilizzare questo modello, che deve essere usato solo nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall’anno 2016.

FAQ Rimborso canone RAI

  • Ritengo che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?
    Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
    L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
    Ho ricevuto la fattura elettrica senza l’addebito del canone TV. Cosa devo fare?
    Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello, utilizzabili a partire dal 1° settembre 2016, sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento); “TVNA” (per nuovo abbonamento).
  • Siamo marito e moglie, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, disponiamo di più abitazioni e ciascuno di noi è titolare di una utenza elettrica per uso domestico residente: perché troviamo l’addebito su entrambe le fatture elettriche?
    Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
    Si ricorda, tuttavia, che non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica.
  • Sono erede di un deceduto senza conviventi al quale è ancora intestata una utenza elettrica: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
    Il canone deve essere pagato una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto è necessario che lei compili il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando il suo codice fiscale come codice fiscale da addebitare. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
  • Sono famigliare di intestatario di utenza elettrica ed erede di soggetto defunto senza conviventi cui è ancora intestata una utenza elettrica. Il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al mio famigliare, sia su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
    Il canone va pagato una sola volta per famiglia anagrafica quindi, per evitare l’addebito è necessario che lei compili il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell’utenza elettrica. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
  • Sono titolare di due utenze elettriche residenti, e il canone è stato addebitato su entrambe. E’ corretto?
    In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
  • Sono titolare di due contratti elettrici residenti: su quale mi verrà addebitato il canone?
    In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) ove l’altro sia della tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.
  • Sono titolare di una utenza elettrica residente e di una utenza elettrica non residente. Su quale fattura viene addebitato il canone?
    Il canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.
  • Ho attivato una nuova utenza elettrica: da quando è addebitato il canone?
    Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’importo è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare esplicativa. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.
  • Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non detengo tv: cosa debbo fare per evitare l’addebito del canone?
    Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.
  • Ho disattivato prima del primo luglio 2016 una utenza elettrica residente e ne ho attivata un’altra, sempre residente, il 1° settembre 2016. Nella prima fattura relativa alla nuova utenza mi sono state addebitate tutte le rate di canone nel frattempo maturate. E’ corretto?
    Si, salvo che abbia inviato la dichiarazione di non detenzione, che produce effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile sul sito dell’Agenzia).
  • Ho disattivato una utenza elettrica residente in corso d’anno e non attiverò alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. Nella fattura a conguaglio mi verranno addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno?
    No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24 entro il 31 ottobre 2016.
  • Ho cambiato impresa elettrica (switch):devo comunicare qualcosa ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch?
    No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
  • Ho volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiverò una nuova entro la fine dell’anno: come potrò pagare la somma corrispondente alle rate mancanti per coprire il canone annuo?
    La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
  • Mi è stato volturata una utenza elettrica in corso d’anno: da quando è addebitato il canone?
    Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L’importo è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare esplicativa. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.
    Nella fattura di gennaio mi è stata addebitata una somma superiore alla rata di canone relativa al mese di gennaio. Come mai?
    Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella fattura elettrica di gennaio.
  • Ho attivato una utenza elettrica residente per una nuova abitazione, ed al contempo ho variato l’utenza relativa alla vecchia abitazione, divenuta seconda casa, da “residente” a “non residente”. Il canone mi verrà addebitato su entrambe?
    No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.
  • Ho variato l’utenza elettrica da “residente” a “non residente” entro il 30 giugno: mi verrà addebitato il canone nella fattura elettrica?
    No, perché l’addebito interessa solo le utenze elettriche residenti. Il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24.
  • Prima del 2016 avevo inviato una disdetta dell’abbonamento tv allo Sportello Abbonamenti tv S.A.T. Come mai mi è stato addebitato il canone nella fattura elettrica?
    Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
  • Nel primo semestre del 2016 ho inviato disdetta dell’abbonamento tv allo Sportello Abbonamenti alla Televisione SAT, perché avevo ceduto tutti i televisori in mio possesso. Come mai nella fattura elettrica mi sono stati addebitati 70 euro invece dell’importo del solo primo semestre, ammontante a 51,03 euro?
    Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
    Se, tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione di non detenzione senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Se non possiede questi requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l’intero 2016.
  • Ho presentato la dichiarazione di non detenzione dopo il 16 maggio, ma entro il 30 giugno 2016. Nella fattura elettrica di luglio mi sono stati addebitati 70 euro. E’ corretto?
    No, il canone da lei dovuto era quello previsto per il primo semestre, ammontante ad euro 51,03. Le dichiarazioni inviate per posta a ridosso del termine del 30 giugno potrebbero non essere pervenute in tempo utile per consentirne il corretto trattamento nella bolletta di luglio. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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