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Tassazione al 12,5% per le obbligazioni della Repubblica Argentina pagate a seguito di arbitrato.

Redazionedi Redazione9 Luglio 2016Aggiornato il:9 Luglio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina

In data 23 dicembre 2001, la Repubblica Argentina ha dichiarato la moratoria dei titoli obbligazionari dalla stessa emessi decretando, conseguentemente, l’interruzione del pagamento degli interessi nonché la sospensione del rimborso alla scadenza.
In data 14 gennaio 2005, con riferimento alle obbligazioni sottoscritte da investitori italiani, il predetto Stato debitore ha promosso una Offerta Pubblica di Scambio Volontaria, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF), con la quale è stato offerto ai risparmiatori di scambiare le “vecchie obbligazioni” con una serie di “nuove obbligazioni” emesse dalla Repubblica Argentina.
A tale operazione di ristrutturazione del debito hanno aderito alcuni degli originari investitori italiani mentre altri (di seguito, “Obbligazionisti”) hanno avviato un arbitrato (di seguito, “Arbitrato”) dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (di seguito, “ICSID”), organismo arbitrale della Banca Mondiale.
L’Arbitrato è stato promosso dall’Associazione Task Force Argentina (di seguito, “TFA”), in nome e per conto degli Obbligazionisti, in forza delle disposizioni del Trattato Bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla promozione e protezione degli investimenti del 22 maggio 1990.
In pendenza dell’emissione della decisione da parte del Tribunale Arbitrale, TFA e la Repubblica Argentina hanno avviato le negoziazioni che hanno condotto alla stipula di un accordo (di seguito, “Accordo”) per la definizione transattiva del procedimento arbitrale avviato dinanzi all’ICSID.
L’Arbitrato si concluderà a seguito del buon esito dell’Accordo.
Il predetto Accordo, preceduto da un’intesa preliminare sottoscritta in data 31 gennaio 2016, è stato firmato il 21 aprile 2016 dalla Repubblica Argentina e dalla TFA, in nome e per conto di tutti i titolari di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina che abbiano preso parte all’Arbitrato.
In termini generali, l’Accordo prevede il pagamento in denaro di un importo pari al 150 per cento del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell’Arbitrato.
Più precisamente, l’Accordo (redatto in lingua inglese) stabilisce che “it is understood and agreed that the Italian Bondholders’ settlement payment is a refund of the principal of the Relevant Bonds”.
In altri termini, lo stesso prevede che, a fronte della restituzione allo Stato emittente (per il relativo annullamento) delle obbligazioni in possesso degli investitori italiani, questi ultimi riceveranno una somma che è la restituzione del capitale investito con una ulteriore maggiorazione.
Ciò posto, si pone il dubbio di chiarire quale sia il trattamento fiscale applicabile in capo ai predetti investitori italiani a fronte della percezione di detta somma di denaro superiore al valore nominale dei titoli sottoscritti ed oggetto di annullamento/rimborso.
Al riguardo, appare utile rilevare che oggetto del predetto Accordo transattivo è il rimborso del capitale versato in sede di sottoscrizione dei titoli (“refund of the principal”), nella misura corrispondente al pagamento in contanti di un importo pari al 150 per cento del relativo valore nominale, con contestuale annullamento dei titoli rimborsati.
In considerazione della particolarità della fattispecie in esame e della circostanza che, nonostante la dichiarazione di moratoria dei titoli, l’investimento finanziario abbia prodotto un rendimento positivo per gli originari sottoscrittori, si ritiene che le somme corrisposte dall’emittente Repubblica Argentina agli Obbligazionisti, in cambio dell’annullamento dei titoli per effetto del rimborso, costituiscono reddito diverso di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, generando in capo ai medesimi soggetti, se percepiti al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o di imprese, una plusvalenza imponibile.
Detta plusvalenza è costituita dalla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione, ai sensi del comma 6, dell’articolo 68 del Tuir.
Ai fini della predetta tassazione, si fa presene che i redditi in esame sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Al riguardo, si evidenzia che gli ultimi aumenti dell’aliquota imposta non si rendono applicabili ai redditi derivanti da obbligazioni emesse da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni nei confronti di persone fisiche che percepiscono tale reddito al di fuori dell’attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Pertanto, i redditi in esame saranno assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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