S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 62494/PC del registro di Segreteria proposto in data 13 agosto 2004 da V. Antonia, nata il 10 novembre 1938 ed elettivamente domiciliata presso il Patronato INAPA di Rieti, via Paolo Borsellino, n. 16,
avverso
la nota-provvedimento n. 21101 del 22 ottobre 1999 del Provveditorato agli Studi di Rieti, il Ministero della Pubblica Istruzione e l’I.N.P.D.A.P. di Rieti;
udito, nella odierna pubblica udienza, il dott. Nadia Bruno per l’Amministrazione dell’I.N.P.D.A.P., non rappresentata parte attrice, né il Ministero e l’Amministrazione Scolastica convenuti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il provvedimento in epigrafe la ricorrente, già insegnante di materie letterarie cessata dal servizio in data 1° settembre 1994, ha impugnato il diniego, opposto dal Provveditorato agli Studi di Rieti (oggi Ufficio Scolastico Regionale di Rieti), del preteso trattamento pensionistico privilegiato ordinario per intervenuta decadenza -ai sensi dell’art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092- in quanto l’istanza del 13 ottobre 1999 per le denunciate infermità (“Esiti pregressa frattura D9 e ultimo metamero sacrale; Artrosi del rachide con discopatia; Coxartrosi e Gonartrosi bilaterale; Insufficienza respiratoria; Disfonia; Depressione secondaria; Deficit del visus.”) è stata prodotta oltre il termine di cui all’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.
Con il proposto ricorso l’interessata, nel contestare il provvedimento perché lesivo del suo diritto al richiesto trattamento pensionistico, evidenzia, tra l’altro, che l’infermità “Esiti pregressa frattura D9 e ultimo metamero sacrale” è conseguente ad una caduta occorsa durante il servizio, nell’ottobre 1991, e che fu riconosciuta dipendente c.s. alla v.c. del 23 gennaio 1996 presso la C.M.O. di Roma in riferimento alla domanda della stessa del 13 marzo 1992, cui seguì il decreto ministeriale del 12 giugno 1996 di riconoscimento della relativa dipendenza da c.s. e il decreto del Provveditorato agli Studi di Rieti del 18 giugno 1997 di liquidazione dell’equo indennizzo. Pertanto, non sarebbe opponibile il decorso del quinquennio, ai fini della decadenza in questione, perché interrotto dalla istanza e dal procedimento amministrativo intervenuti in sede di equo indennizzo.
L’Amministrazione scolastica, che si è costituita in giudizio con nota del 16 luglio 2004 (prot. N. 5010), dopo una ricostruzione della vicenda, nella quale conferma l’infortunio occorso in servizio alla ricorrente e la relativa concessione dell’equo indennizzo, ha chiesto comunque il rigetto del ricorso, sostenendo le argomentazioni relative alla intervenuta decadenza sulle quali si fonda il provvedimento impugnato.
Alla odierna pubblica udienza, la rappresentante dell’I.N.P.D.A.P. ha sostenuto, soprattutto, la estraneità dell’Amministrazione al presente giudizio, in quanto ordinatore secondario di spesa.
D I R I T T O
La questione all’esame consiste nello stabilire se la sig.ra V. Antonia sia o no decaduta dal diritto a chiedere la pensione privilegiata, pretesa per le infermità di cui alla relativa istanza del 13 ottobre 1999, ai sensi dell’art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui -analogamente a quanto già disponeva il precedente art. 9, comma 1, d. lgt. 1° maggio 1916, n. 497- la domanda del trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte durante il servizio medesimo.
La pretesa è parzialmente fondata.
Orbene bisogna in proposito premettere, come già esposto in narrativa e come emerge dagli atti, che una delle infermità denunciate e, cioè, gli “Esiti pregressa frattura D9 e ultimo metamero sacrale” , risulta constatata durante il servizio e, precisamente, alla v.c. del 23 gennaio 1996 presso la C.M.O. di Roma, in riferimento alla domanda della interessata del 13 marzo 1992. Risulta, altresì, che è intervenuto anche il decreto ministeriale del 12 giugno 1996 di riconoscimento della relativa dipendenza da c.s., sebbene ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.
Non è, quindi, opponibile, per tale aspetto, la decadenza ex art. 169 del citato D.P.R. in quanto trattasi di esiti di lesione constatata durante il servizio con la prescritta procedura medico-legale.
A tale proposito, infatti, si ritiene di dover condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sez. IV per pensioni militari di questa Corte secondo il quale, perché si possa escludere la decadenza per inattività del titolare del diritto a pensione occorre che l’Amministrazione, nel corso del servizio e nei cinque anni successivi, abbia accertato non solo la sussistenza della malattia ma anche la sua dipendenza o meno da causa di servizio: tale circostanza può ravvisarsi anche nel caso di specie attesa la predetta dichiarazione di dipendenza da c.s. dell’Amministrazione, intervenuta in sede di equo indennizzo.
Giova, anzi, ricordare che tale orientamento è stato di recente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di appello e, soprattutto di SS.RR, le quali ultime hanno, tra l’altro, affermato (sent. n. 8/2001/QM del 5 dicembre 2001) che non si verifica la decadenza di cui all’art. 169 in questione in ipotesi di intervenuta constatazione sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio, anche se fosse negativa ed anche con la formula “allo stato degli atti”.
Nessuna delle suddette circostanze è dato, invece, rilevare per quanto riguarda le restanti infermità (“Artrosi del rachide con discopatia; Coxartrosi e Gonartrosi bilaterale; Insufficienza respiratoria; Disfonia; Depressione secondaria; Deficit del visus”), parimenti denunciate in sede di istanza pensionistica di privilegio, per le quali questo Giudice ravvisa corretta (in assenza, peraltro, di idonee prove da parte della ricorrente) la decadenza ex art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973, nei termini in cui è stata opposta dalla Amministrazione scolastica.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni non può, in sostanza, ritenersi intervenuta la decadenza dal diritto dell’interessata, ai sensi del più volte citato art. 169, a chiedere il trattamento pensionistico in questione per la sola infermità “Esiti pregressa frattura D9 e dell’ultimo metamero sacrale” e, in tali termini, il gravame si appalesa meritevole di parziale accoglimento.
Al riguardo l’Amministrazione Scolastica qui convenuta, cui saranno rimessi gli atti, dovrà procedere secondo le vigenti disposizioni, alla formale dichiarazione circa la dipendenza, o meno, da c.s. della suddetta infermità denunciata dalla ricorrente con l’istanza del 13 ottobre 1999, e, secondo le risultanze della relativa procedura medico-legale, alla eventuale concessione di trattamento pensionistico privilegiato.
Sussistono apprezzabili motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.
P. Q. M.
la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
A C C O G L I E
parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente, in riferimento alla istanza del 13 ottobre 1999, a chiedere il trattamento pensionistico privilegiato per l’asserita dipendenza da c.s. della sola infermità “Esiti pregressa frattura D9 e dell’ultimo metamero sacrale”.
O R D I N A
la remissione degli atti all’Amministrazione già di appartenenza della suddetta per l’espletamento dell’iter amministrativo di competenza.
Spese compensate.
Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2007.
IL GIUDICE
(Pina M. A. LA CAVA)
Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE