
Tabella con gli importi dovuti per contributo unificato nelle cause civili ed amministrative di ogni ordine e grado, in vigore dal 25 giugno 2014 (ex d.l. 24 giugno 2014, n. 90) ad oggi.
Tabella contributo unificato
Le seguenti tabelle riassumono gli importi dovuti a titolo di contributo unificato avuto conto delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2010, gli aumenti apportati dal D.L. n. 78/2010 le ulteriori modifiche apportate dala manovra correttiva 2011 e gli incrementi degli importi del 2014 così come previsti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Dette norme sono intervenute modificando i valori originariamente previsti dall’art. 13 del T.U. delle spese di giustizia, DPR 115/2002.
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Cause civili ordinarie
Contributo unificato cause civili ordinarie | |||
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Procedimenti civili di valore: | 1° grado | Appello | Cassazione |
fino a € 1.100,00 | € 43,00 | € 64,50 | € 86,00 |
da € 1.100,01 a € 5.200,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 294,00 |
da € 5.200,01 a € 26.000,00 | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
da € 26.000,01 a € 52.000,00 | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
da € 52.000,01 a € 260.000,00 | € 759,00 | € 1.138,50 | € 1.518,00 |
da € 260.000,01 a € 520.000,00 | € 1.214,00 | € 1.821,00 | € 2.428,00 |
da € 520.000,01 e oltre | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 |
Valore indeterminabile Tribunale | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
Valore indeterminabile Giudice di Pace | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
Tutti gli altri casi | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
Omessa dichiarazione di valore equiparata ad oltre € 520.000,00 | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 |
Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 13, comma 1-bis DPR 115/2002). Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari salvo che nei procedimenti di cui all’articolo 23 della L. 689/81 per cui è dovuto il solo contributo unificato (art. 13, comma 2-bis DPR 115/2002). | |||
Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.(art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002). | |||
(la presente tabella valga come riferimento per tutti gli importi indirettametne richiamati) |
Tribunale delle Imprese
Contributo unificato Tribunali delle Imprese | |||
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Procedimenti di valore: | 1° grado | Appello | Cassazione |
fino a € 1.100,00 | € 86,00 | € 129,00 | € 148,00 |
da € 1.100,01 a € 5.200,00 | € 294,00 | € 441,00 | € 340,00 |
da € 5.200,01 a € 26.000,00 | € 474,00 | € 711,00 | € 948,00 |
da € 26.000,01 a € 52.000,00 | € 1.036,00 | € 1.554,00 | € 2.072,00 |
da € 52.000,01 a € 260.000,00 | € 1.518,00 | € 2.277,00 | € 3.036,00 |
da € 260.000,01 a € 520.000,00 | € 2.428,00 | € 3.642,00 | € 4.856,00 |
da € 520.000,01 e oltre | € 3.372,00 | € 5.058,00 | € 6.744,00 |
Valore indeterminabile Trib. imprese | € 1.036,00 | € 1.554,00 | € 2.072,00 |
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato è raddoppiato rispetto ai procedimenti civili ordinari (art. 13, comma 1-ter DPR 115/2002). |
Procedure esecutive mobiliari e immobiliari
Contributo unificato procedure esecutive mobiliari e immobiliari | |
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Procedimenti esecuivi immobiliari | € 278,00 |
Procedimenti esecutivi mobiliari | |
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00 | € 43,00 |
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 | € 139,00 |
Altri procedimenti esecutivi | € 139,00 |
Processi di opposizione agli atti esecutivi | € 168,00 |
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio | € 139,00 |
Istanza ricerca telematica beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. (non si applica l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 D.P.R. 115/2002) | € 43,00 |
Decreto ingiuntivo e procedimenti speciali
Contributo unificato decreto ingiuntivo e procedimenti speciali | |
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Procedimenti speciali sommari: procedimenti cautelari, decreto ingiuntivo, sequestro, denuncia opera nuova, danno temuto, istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza, procedimenti possessori, procedimenti sommari di cognizione* (Libro IV, titolo I c.p.c.) e per il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. (Circ. Min. del 4.8.2008) | 1/2 contributo ordinario secondo scaglione di valore |
fino a € 1.100,00 | € 21,50 |
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 | € 49,00 |
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 | € 118,50 |
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 | € 259,00 |
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 | € 379,50 |
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 | € 607,00 |
da € 520.000,01 e oltre | € 843,00 |
Valore indeterminabile | € 259,00 |
Giudizio di opposizione conseguente al procedimento speciale | 1/2 contributo ordinario secondo scaglione di valore ovvero importo pari a quello sopra indicato. |
Processo cautelare in corso di causa | Non esenti dal 1° gennaio 2010 |
Regolamento di competenza e di giurisdizione | Non esenti dal 1° gennaio 2010 |
Reclamo contro provvedimenti cautelari | € 147,00 |
* (se il procedimento prosegue con rito ordinario il contributo va integrato dell’altro mezzo) |
Procedimenti civili esenti
Procedimenti civili esenti dal contributo unificato |
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Processo in materia tavolare |
Processo esecutivo per consegna o rilascio |
Processo ex art. 3 L. 89/2001 (legge Pinto) |
Processi relativi alla prole ed al suo mantenimento |
Procedimento in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno |
Procedimento in materia di assenza e dichiarazione di morte presunta |
Procedimenti in materia di minori, interdetti ed inabilitati |
Procedimenti in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi |
Processo di rettificazione di stato civile |
Procedimenti relativi ad esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro |
Procedimenti civili vari
Contributo unificato procedimenti civili vari | |
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Procedimenti in materia di comodato | Secondo scaglione di valore coma da tabella di riferimento |
Occupazione senza titolo | Secondo scaglione di valore coma da tabella di riferimento |
Impugnazione di delibere condominiali | Secondo scaglione di valore coma da tabella di riferimento |
Procedimenti di cui all’art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689. | Non esenti dal 1 gennaio 2010. Contributo secondo scaglione di valore |
Sparazione consensuale e giudiziale, divorzio, volontaria giurisdizione
Contributo unificato separazione e divorzio, volontaria giurisdizione, | |
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Separazione consensuale dei coniugi (art. 711 c.p.c.) | € 43,00 |
Cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorso congiunto (art. 4, c. 16, L. 898/70) | € 43,00 |
Procedimenti contenziosi di separazione giudiziale dei coniugi (Libro IV, titolo II, capo I c.p.c.) | € 98,00 |
Cessazione degli effetti civili del matrimonio procedimenti contenziosi (art. 4, L. 898/70) | € 98,00 |
Volontaria giurisdizione (Libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.) | € 98,00 |
Procedure fallimentari
Contributo unificato procedure fallimentari | |
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Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura | € 851,00 |
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | 1/2 contributo secondo scaglione di valore come da tabella |
Sfratto e procedimenti locatizi
Contributo unificato sfratto e procedimenti locatizi | |
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Sfratto per morosità (valore in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data della notifica dell’atto) | 1/2 contributo secondo scaglione di valore come da tabella |
Finita locazione (valore in base al del canone dovuto per ogni anno) | 1/2 contributo secondo scaglione di valore coma da tabella |
Altri procedimenti in materia di locazione | € 103,30 |
Cause di lavoro e previdenza
Contributo unificato cause di lavoro e previdenza | ||
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Contributo unificato ridotto alla metà rispetto alle cause ordinarie. Nel caso di ricorsi monitori non si applica la doppia riduzione | 1° grado | Appello |
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie | € 43,00 | € 86,00 |
fino a € 1.100,00 | € 21,50 | € 43,00 |
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 | € 49,00 | € 98,00 |
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 | € 118,50 | € 237,00 |
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 | € 259,00 | € 518,00 |
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 | € 379,50 | € 759,00 |
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 | € 607,00 | € 1.214,00 |
da € 520.000,01 e oltre | € 843,00 | € 1.686,00 |
Valore indeterminabile Giudice Lavoro | € 259,00 | € 518,00 |
Esenzioni e riduzioni contributo unificato cause di lavoro e previdenza Al di sopra della soglia di esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di € 43 (art. 13, comma 1 lett. a) “1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie [...]” Al di sopra della soglia di esenzione per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto alla metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (art. 13, comma 3 DPR 115/2002) |
Costituzione di parte civile nel processo penale
Contributo unificato costituzione di parte civile nel processo penale | |
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Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro | |
Non è soggetto al pagamento del contributo l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. | Esente |
Il contributo è dovuto nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all’importo liquidato in sentenza. | Secondo l’importo liquidato in sentenza con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi |
Commissioni tributarie provinciali e regionali
Contributo unificato commissioni tributarie provinciali e regionali | |
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fino a € 2.582,28 | € 30,00 |
da € 2.582,28 fino a € 5.000,00 | € 60,00 |
da € 5.000,01 fino a € 25.000,00 | € 120,00 |
da € 25.000,01 fino a € 75.000,00 | € 250,00 |
da € 75.000,01 fino a € 200.000,00 | € 500,00 |
valore superiore ad € 200.000 | € 1.500,00 |
TAR e Consiglio di Stato
Contributo unificato TAR e Consiglio di Stato | ||
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1°grado | Appello | |
Ricorsi proposti davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato | € 650,00 | € 975,00 |
Ricorsi ex artt. 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza | € 300,00 | € 450,00 |
Ricorsi ex artt. 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 avverso il silenzio (inerzia) della pubblica amministrazione | € 300,00 | € 450,00 |
Ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza | € 300,00 | € 450,00 |
Ricorsi diritti di cittadinanza, residenza, soggiorno, ingresso nel territorio dello Stato | € 300,00 | € 450,00 |
Ricorsi ex art. 25 L. 241/1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al d.lgs. 195/05 | non dovuto | |
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune ex libro IV, tit. V d.lgs. 104/10 | € 1.800,00 | € 2.700,00 |
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica | € 650,00 | |
Ricorsi ex art. 119, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 | ||
fino ad € 200.000,00 | € 2.000,00 | € 3.000,00 |
da € 200.000,00 ad € 1.000.000,00 | € 4.000,00 | € 6.000,00 |
oltre € 1.000.000,00 | € 6.000,00 | € 9.000,00 |
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione |
Cos’è il contributo unificato
Il contributo unificato o, più correttamente, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è una tassa introdotta il 1° marzo 2002, che ha accorpato e sostituito tutte le altre tasse ed imposte che fino ad allora venivano versate per i procedimenti civili, penali ed amministrativi.Questa forma di tassazione ha semplificato in maniera la tassazione gli atti giudiziari perché di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
L’ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del "procedimento giurisdizionale".
In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo.
In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.
Altri riferimenti normativi sul contributo unificato
Gli importi indicati nella tabella sono aggiornati al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.A norma dell’art. 28, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. Gli importi indicati nelle tabelle sono quelli che risultano dal calcolo suddetto.
A norma dell’art. 2, comma 35-sexies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che è intervenuto modificando l’art. 8 del d.lgs. 28/2010, in caso di mediazione civile obbligatoria (materie di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010) il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Infine l’art. 2, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per cui nei processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (cd. Tribunale delle imprese) il contributo unificato è raddoppiato.
Ulteriori modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono state apportate dalla legge di stabilità 2013 fra le quali in particolare l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13.
Pagamento telematico del contributo unificato
Ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come da ultimo modificato dal D.Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma pagoPA, disponibile anche su PST Giustizia. Gli Uffici Giudiziari non potranno più accettare pagamenti attestati tramite modello F23 o contrassegno marca da bollo o Lottomatica. Per approfondimenti consulta la guida dedicata al pagamento telematico di contributo unificato e diritti di copiaAnticipiazione forfettaria di € 27
Quando si procede all’iscrizione di una causa al ruolo, salvo che nei casi in cui non è dovuta, occorre versare una marca da bollo da € 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria.L’anticipazione forfettaria è prevista dall’art. 30, 1° comma del D.P.R. 115/2002, così come sostituito dall’articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 606, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Detta norma “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (cause di lavoro), e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”.
L’anticipazione forfettaria non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).
L’esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia inferiore a € 1.033,00 (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).