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Home»Utilità legali e formulari»Tabella importi contributo unificato

Tabella importi contributo unificato

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tabella contributo unificatoContributo unificato iscrizione al ruolo.
Tabella con gli importi dovuti per contributo unificato nelle cause civili ed amministrative di ogni ordine e grado, in vigore dal 25 giugno 2014 (ex d.l. 24 giugno 2014, n. 90) ad oggi.

Tabella contributo unificato

Le seguenti tabelle riassumono gli importi dovuti a titolo di contributo unificato avuto conto delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2010, gli aumenti apportati dal D.L. n. 78/2010 le ulteriori modifiche apportate dala manovra correttiva 2011 e gli incrementi degli importi del 2014 così come previsti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Dette norme sono intervenute modificando i valori originariamente previsti dall’art. 13 del  T.U. delle spese di giustizia, DPR 115/2002.
Su questo sito è disponibile anche un pratico calcolatore importi contributo unificato




Cause civili ordinarie

Contributo unificato cause civili ordinarie
Procedimenti civili di valore:1° gradoAppelloCassazione
fino a € 1.100,00€ 43,00€ 64,50€ 86,00
da € 1.100,01 a € 5.200,00€ 98,00€ 147,00€ 294,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00€ 237,00€ 355,50€ 474,00
da € 26.000,01 a € 52.000,00€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00€ 759,00€ 1.138,50€ 1.518,00
da € 260.000,01 a € 520.000,00€ 1.214,00€ 1.821,00€ 2.428,00
da € 520.000,01 e oltre€ 1.686,00€ 2.529,00€ 3.372,00
Valore indeterminabile Tribunale€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
Valore indeterminabile Giudice di Pace€ 237,00€ 355,50€ 474,00
Tutti gli altri casi€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
Omessa dichiarazione di valore
equiparata ad oltre € 520.000,00
€ 1.686,00€ 2.529,00€ 3.372,00
Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 13, comma 1-bis DPR 115/2002). Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari salvo che nei procedimenti di cui all’articolo 23 della L. 689/81 per cui è dovuto il solo contributo unificato (art. 13, comma 2-bis DPR 115/2002).
Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.(art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002).
(la presente tabella valga come riferimento per tutti gli importi indirettametne richiamati)

Tribunale delle Imprese

Contributo unificato Tribunali delle Imprese
Procedimenti di valore:1° gradoAppelloCassazione
fino a € 1.100,00€ 86,00€ 129,00€ 148,00
da € 1.100,01 a € 5.200,00€ 294,00€ 441,00€ 340,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00€ 474,00€ 711,00€ 948,00
da € 26.000,01 a € 52.000,00€ 1.036,00€ 1.554,00€ 2.072,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00€ 1.518,00€ 2.277,00€ 3.036,00
da € 260.000,01 a € 520.000,00€ 2.428,00€ 3.642,00€ 4.856,00
da € 520.000,01 e oltre€ 3.372,00€ 5.058,00€ 6.744,00
Valore indeterminabile Trib. imprese€ 1.036,00€ 1.554,00€ 2.072,00
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato è raddoppiato rispetto ai procedimenti civili ordinari (art. 13, comma 1-ter DPR 115/2002).

Procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Contributo unificato procedure esecutive mobiliari e immobiliari
Procedimenti esecuivi immobiliari€ 278,00
Procedimenti esecutivi mobiliari
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00€ 139,00
Altri procedimenti esecutivi€ 139,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi€ 168,00
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio€ 139,00
Istanza ricerca telematica beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c.
(non si applica l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 D.P.R. 115/2002)
€ 43,00

Decreto ingiuntivo e procedimenti speciali

Contributo unificato decreto ingiuntivo e procedimenti speciali
Procedimenti speciali sommari: procedimenti cautelari, decreto ingiuntivo, sequestro, denuncia opera nuova, danno temuto, istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza, procedimenti possessori, procedimenti sommari di cognizione* (Libro IV, titolo I c.p.c.) e per il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. (Circ. Min. del 4.8.2008)1/2 contributo ordinario secondo scaglione di valore
fino a € 1.100,00€ 21,50
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00€ 49,00
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00€ 118,50
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00€ 259,00
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00€ 379,50
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00€ 607,00
da € 520.000,01 e oltre€ 843,00
Valore indeterminabile€ 259,00
Giudizio di opposizione conseguente al procedimento speciale1/2 contributo ordinario secondo scaglione di valore ovvero importo pari a quello sopra indicato.
Processo cautelare in corso di causaNon esenti dal 1° gennaio 2010
Regolamento di competenza e di giurisdizioneNon esenti dal 1° gennaio 2010
Reclamo contro provvedimenti cautelari€ 147,00
* (se il procedimento prosegue con rito ordinario il contributo va integrato dell’altro mezzo)

Procedimenti civili esenti

Procedimenti civili esenti dal contributo unificato
Processo in materia tavolare
Processo esecutivo per consegna o rilascio
Processo ex art. 3 L. 89/2001 (legge Pinto)
Processi relativi alla prole ed al suo mantenimento
Procedimento in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno
Procedimento in materia di assenza e dichiarazione di morte presunta
Procedimenti in materia di minori, interdetti ed inabilitati
Procedimenti in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi
Processo di rettificazione di stato civile
Procedimenti relativi ad esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

Procedimenti civili vari

Contributo unificato procedimenti civili vari
Procedimenti in materia di comodatoSecondo scaglione di valore coma da tabella di riferimento
Occupazione senza titoloSecondo scaglione di valore coma da tabella di riferimento
Impugnazione di delibere condominialiSecondo scaglione di valore coma da tabella di riferimento
Procedimenti di cui all’art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689.Non esenti dal 1 gennaio 2010. Contributo secondo scaglione di valore

Sparazione consensuale e giudiziale, divorzio, volontaria giurisdizione

Contributo unificato separazione e divorzio, volontaria giurisdizione,
Separazione consensuale dei coniugi (art. 711 c.p.c.)€ 43,00
Cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorso congiunto (art. 4, c. 16, L. 898/70)€ 43,00
Procedimenti contenziosi di separazione giudiziale dei coniugi (Libro IV, titolo II, capo I c.p.c.)€ 98,00
Cessazione degli effetti civili del matrimonio procedimenti contenziosi (art. 4, L. 898/70)€ 98,00
Volontaria giurisdizione (Libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.)€ 98,00

Procedure fallimentari

Contributo unificato procedure fallimentari
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura€ 851,00
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento1/2 contributo secondo scaglione di valore come da tabella

Sfratto e procedimenti locatizi

Contributo unificato sfratto e procedimenti locatizi
Sfratto per morosità (valore in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data della notifica dell’atto)1/2 contributo secondo scaglione di valore come da tabella
Finita locazione (valore in base al del canone dovuto per ogni anno)1/2 contributo secondo scaglione di valore coma da tabella
Altri procedimenti in materia di locazione€ 103,30

Cause di lavoro e previdenza

Contributo unificato cause di lavoro e previdenza
Contributo unificato ridotto alla metà rispetto alle cause ordinarie.
Nel caso di ricorsi monitori non si applica la doppia riduzione
1° gradoAppello
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie€ 43,00€ 86,00
fino a € 1.100,00€ 21,50€ 43,00
da € 1.100,01 fino a € 5.200,00€ 49,00€ 98,00
da € 5.200,01 fino a € 26.000,00€ 118,50€ 237,00
da € 26.000,01 fino a € 52.000,00€ 259,00€ 518,00
da € 52.000,01 fino a € 260.000,00€ 379,50€ 759,00
da € 260.000,01 fino a € 520.000,00€ 607,00€ 1.214,00
da € 520.000,01 e oltre€ 843,00€ 1.686,00
Valore indeterminabile Giudice Lavoro€ 259,00€ 518,00

Esenzioni e riduzioni contributo unificato cause di lavoro e previdenza
A norma dell’art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002 “Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 [€ 12.838,01 ex D.M. 10 maggio 2023], sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”. 
Ne consegue che, al di sotto della soglia di reddito di € 38.514,03, i suddetti procedimenti sono quindi esenti dal contributo unificato.

Al di sopra della soglia di esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di € 43 (art. 13, comma 1 lett. a) “1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie [...]”

Al di sopra della soglia di esenzione per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto alla metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (art. 13, comma 3 DPR 115/2002)

Costituzione di parte civile nel processo penale

Contributo unificato costituzione di parte civile nel processo penale
Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro
Non è soggetto al pagamento del contributo l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.Esente
Il contributo è dovuto nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all’importo liquidato in sentenza.Secondo l’importo liquidato in sentenza con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi

Commissioni tributarie provinciali e regionali

Contributo unificato commissioni tributarie provinciali e regionali
fino a € 2.582,28€ 30,00
da € 2.582,28 fino a € 5.000,00€ 60,00
da € 5.000,01 fino a € 25.000,00€ 120,00
da € 25.000,01 fino a € 75.000,00€ 250,00
da € 75.000,01 fino a € 200.000,00€ 500,00
valore superiore ad € 200.000€ 1.500,00

TAR e Consiglio di Stato

Contributo unificato TAR e Consiglio di Stato
1°gradoAppello
Ricorsi proposti davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato€ 650,00€ 975,00
Ricorsi ex artt. 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 contro le determinazioni
e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi,
nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa
all’inadempimento degli obblighi di trasparenza
€ 300,00€ 450,00
Ricorsi ex artt. 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
avverso il silenzio (inerzia) della pubblica amministrazione
€ 300,00€ 450,00
Ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza€ 300,00€ 450,00
Ricorsi diritti di cittadinanza, residenza, soggiorno,
ingresso nel territorio dello Stato
€ 300,00€ 450,00
Ricorsi ex art. 25 L. 241/1990 avverso il diniego
di accesso alle informazioni di cui al d.lgs. 195/05
non dovuto
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune
ex libro IV, tit. V d.lgs. 104/10
€ 1.800,00€ 2.700,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica€ 650,00
Ricorsi ex art. 119, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
fino ad € 200.000,00€ 2.000,00€ 3.000,00
da € 200.000,00 ad € 1.000.000,00€ 4.000,00€ 6.000,00
oltre € 1.000.000,00€ 6.000,00€ 9.000,00
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione


Cos’è il contributo unificato

Il contributo unificato o, più correttamente, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è una tassa introdotta il 1° marzo 2002, che ha accorpato e sostituito tutte le altre tasse ed imposte che fino ad allora venivano versate per i procedimenti civili, penali ed amministrativi.
Questa forma di tassazione ha semplificato in maniera la tassazione gli atti giudiziari perché di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
L’ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del "procedimento giurisdizionale".
In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo.
In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.

Altri riferimenti normativi sul contributo unificato

Gli importi indicati nella tabella sono aggiornati al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
A norma dell’art. 28, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. Gli importi indicati nelle tabelle sono quelli che risultano dal calcolo suddetto.
A norma dell’art. 2, comma 35-sexies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che è intervenuto modificando l’art. 8 del d.lgs. 28/2010, in caso di mediazione civile obbligatoria (materie di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010) il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Infine l’art. 2, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per cui nei processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (cd. Tribunale delle imprese) il contributo unificato è raddoppiato.
Ulteriori modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono state apportate dalla legge di stabilità 2013 fra le quali in particolare l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13.

Pagamento telematico del contributo unificato

Ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come da ultimo modificato dal D.Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma pagoPA, disponibile anche su PST Giustizia. Gli Uffici Giudiziari non potranno più accettare pagamenti attestati tramite modello F23 o contrassegno marca da bollo o Lottomatica. Per approfondimenti consulta la guida dedicata al pagamento telematico di contributo unificato e diritti di copia

Anticipiazione forfettaria di € 27

Quando si procede all’iscrizione di una causa al ruolo, salvo che nei casi in cui non è dovuta, occorre versare una marca da bollo da € 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria.
L’anticipazione forfettaria è prevista dall’art. 30, 1° comma del D.P.R. 115/2002, così come sostituito dall’articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 606, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Detta norma “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (cause di lavoro), e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”.
L’anticipazione forfettaria non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).
L’esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia inferiore a € 1.033,00 (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).

Risorse collegate e rimborso del contributo unificato

  • Anticipiazione forfettaria di € 27
  • Calcolo del Contributo unificato
  • Testo unico delle Spese di Giustizia
  • Circolare Ministeriale sulle modalità di rimborso del contributo
  • Scarica il modulo per la richiesta di rimborso
  • Calcolo diritti di copia atti giudiziari
Contributo unificatoSpese giustizia
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Indice dei contenuti
Tabella contributo unificato
Cause civili ordinarie
Tribunale delle Imprese
Procedure esecutive mobiliari e immobiliari
Decreto ingiuntivo e procedimenti speciali
Procedimenti civili esenti
Procedimenti civili vari
Sparazione consensuale e giudiziale, divorzio, volontaria giurisdizione
Procedure fallimentari
Sfratto e procedimenti locatizi
Cause di lavoro e previdenza
Costituzione di parte civile nel processo penale
Commissioni tributarie provinciali e regionali
TAR e Consiglio di Stato
Cos’è il contributo unificato
Altri riferimenti normativi sul contributo unificato
Pagamento telematico del contributo unificato
Anticipiazione forfettaria di € 27
Risorse collegate e rimborso del contributo unificato
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