Cassazione penale, sez. unite, 5 febbraio 2015, n. 5396
Alcoltest: la nullità derivante dal mancato avvertimento di farsi assistere da un avvocato può essere rilevata dal difensore fino alla deliberazione della sentenza.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia, può essere tempestivamente dedotta dal difensore fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
Se, infatti, era pacifico che il mancato avvertimento di potersi far assistere da un avvocato prima dell’espletamento dell’alcoltest integrasse una nullità “a regime intermedio” che, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale deve essere eccepita, quando la parte vi assiste, prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, meno chiara era l’individuazione dell’effettivo limite temporale e del soggetto cui competesse di rilevare detta nullità.
Secondo una prima linea interpretativa, l’eccezione stessa dovrebbe essere formalizzata dallo stesso interessato prima di essere sottoposto al test o immediatamente dopo, non essendovi ragione per subordinare l’eccezione all’intervento del difensore, dato che essa non implica particolari cognizioni di ordine tecnico rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore.
Secondo altro orientamento l’eccezione dovrebbe essere proposta dal difensore, considerando che il sottoposto all’esame alcoolimetrico, proprio perché non a conoscenza di tale garanzia di assistenza, non potrebbe sollevare l’eccezione né prima del compimento dell’atto né immediatamente dopo. Il difensore, tuttavia, avrebbe l’onere di proporla subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 cod. proc. pen. concede al difensore per l’esame degli atti, senza che gli sia consentito attendere il primo successivo atto del procedimento.
Secondo le sezioni unite la norma dell’art. 182 non può essere applicata letteralmente, atteso che per “parte che assiste all’atto” non si può intendere esclusivamente l’interessato.
In genere per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l’indagato (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale.
Va quindi individuato nel difensore il soggetto a cui compete di rilevare la nullità.
Ma entro quale limite temporale il difensore potrà eccepire la nullità di che trattasi?
Secondo le sezioni unite “non vi è base normativa per ancorare il limite di tempestività della deduzione di nullità al momento immediatamente successivo alla nomina del difensore, attraverso memorie […] o a quello della scadenza del termine di cinque giorni dal deposito dell’atto di indagine ex art. 366 cod. proc. pen.” bensì “trovando applicazione il disposto dell’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., l’eccezione di nullità può essere tempestivamente proposta entro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen.”
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
“La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.
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Cassazione penale, sez. unite, 5 febbraio 2015, n. 5396