Cassazione civile, sez. II, 17 ottobre 2007, n. 21832
L’allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sé una modifica della stessa, poiché una rete di servizi – sia essa fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo – è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze.
È pertanto onere del condominio che voglia negare l’autorizzazione all’allaccio dimostrare l’incidenza sulla funzionalità dell’impianto anche di una sola nuova utenza.
Neppure può opporsi al condomino che il divieto all’allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare perchè il mutamento di destinazione di una unità immobiliare può essere impedito dal condominio solo ove detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale.
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Cassazione civile, sez. II, 17 ottobre 2007, n. 21832