Cassazione civile, sez. unite, 14 aprile 2011, n. 8491
In tema di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale le Sezioni Unite, componendo un risalente contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che la previsione di cui all’art. 1137 cod.civ. per cui, secondo il tenore letterale della norma, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, non contenga in vero una disciplina attinente alla forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi di che trattasi.
La sedes materiae della disposizione, il codice civile, ovvero un contesto normativo destinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell’an e non anche sotto quello procedurale del quomodo:, porta a deporre in tale senso. Inoltre in tale contesto normativo il termine “ricorso” è spesso utilizzato nel senso generico di istanza giudiziale per indicare l’atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto.
In definitiva le impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominaile, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni.
In ogni caso possono ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso anziché con citazione, purché l’atto risulti depositato in cancelleria (e non anche notificato) entro il termine di gironi trenta – che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti – stabilito dal ridetto art. 1137 cod. civ.
L’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre graverebbe l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
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Cassazione civile, sez. unite, 14 aprile 2011, n. 8491