Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2023, n. 25544
Autovelox: fuori dai centri abitati non può essere installato ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 (di riforma del Codice della Strada) i “dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992)” (autovelox e simili) “fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.
Tale previsione è altresì ribadita nel D.M. n. 282/2017 emanato in attuazione del ridetto articolo di legge, che meglio specifica come la distanza minima di un chilometro va calcolata dall’ultimo segnale che dispone un limite di velocità se diverso dal precedente.
Più precisamente la distanza minima di un chilometro non si applica rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme ed in cui non vi sono intersezioni.
La distanza minima di un chilometro si applica invece rispetto all’ultimo segnale stradale nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione.
La finalità è quella di garantire a tutti gli utenti della strada lo stesso trattamento in approccio alla postazione di rilevamento.
Quando non si applica la distanza di un chilometro dal segnale di limite massimo velocità
Attenzione però, tale distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità è relativa alle sole installazioni di rilevamento velocità al di fuori dai centri abitati e solo nei casi (in cui è ammesso) di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall’art. 142, comma 1, del Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3.
La distanza minima di un chilometro non si applica nei centri abitati e quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale. Non si applica altresì: rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale di cui all’art. 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioni e rispetto al segnale di limite massimo di velocità ripetuto dopo una intersezione quando la velocità massima consentita è la stessa su tutti i rami della intersezione e la segnaletica di limite massimo di velocità su tali rami è comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in approssimazione alla postazione, quale che sia il ramo di strada percorso (D.M. 282/2017 Capo 7.6).
Distanza minima autovelox dal segnale di avvertimento
Nelle altre situazioni e quindi all’interno dei centri abitati o nelle situazioni di controllo manuale delle infrazioni, tra il segnale di “controllo elettronico della velocità” e la postazione di rilevamento deve esserci la distanza prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i segnali di prescrizione:
- 80 metri sulle strade urbane di quartiere;
- 150 metri sulle strade urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e sulle strade extraurbane secondarie;
- 250 metri sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
Distanza massima autovelox dal segnale di avvertimento
In ogni caso, come pure previsto dall’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 un materia di segnalazione autovelox «I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km».
In altri termini non solo deve essere rispettata una distanza minima dal cartello di avvertimento e/o dal segnale di limite di velocità sulle strade extraurbane ma anche una distanza massima che comunque non superiore a quattro chilometri.
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Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2023, n. 25544