Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6562
Cambio categoria catastale: se tra categorie non omogenee incide sul carico urbanistico e richiede un titolo abilitativo
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all’ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l’ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d’uso che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di vigilanza.
Non necessita invece il permesso di costruire nel caso di cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee in quanto non incidente sul carico urbanistico.
Diversamente nel passaggio tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si configura una vera e propria modificazione edilizia con incidenza sul carico urbanistico, con conseguente necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere.
Il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale, comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, anche se nell’ambito di zone territoriali omogenee, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6562