TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 20 giugno 2009, n. 440
In materia di concessione del trattamento di integrazione salariale, l’INPS, anche alla luce della propria circolare del 14.7.2003 n. 130, deve operare una valutazione prognostica esaustiva sulla capacità dell’Impresa di continuare l’attività al termine della contrazione di lavoro. Il che implica l’imprescindibile necessità che l’eventuale diniego delle prestazioni venga assunto con una congrua motivazione che indichi gli elementi di fatto presi in considerazione nell’ambito dell’istruttoria.
Nel caso di specie, il Ricorso è stato ritenuto fondato in ragione dell’eccepita carenza di motivazione, in quanto l’Ente previdenziale si era limitato ad affermare che la causa della sospensione indicata nelle istanze di ammissione alla CIGO fosse sprovvista del requisito della temporaneità, senza però menzionare, nell’impugnato provvedimento, specifici elementi che inducessero plausibilmente ad escludere la ripresa dell’attività lavorativa.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 20 giugno 2009, n. 440