Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2020, n. 10071
Solo il condomino non regolarmente convocato all’assemblea può far valere il difetto di convocazione e non altro condomino regolarmente convocato
Il condominio regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condominio, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall’art. 20, l. n. 220/2012.
L’interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell’assemblea non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
Nel caso di mancata comunicazione dell’assemblea a taluno dei condomini, trattandosi di vizio procedimentale, non ne consegue la nullità bensì la mera annullabilità della delibera condominiale, pertanto la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso (Principio, espresso da Cass. Civile, Sez. Unite, sentenza n. 4806/2005)
Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2020, n. 10071