Consiglio di Stato, sez. VI, 27novembre 2023, n. 10155
La valutazione circa la conformità urbanistica dell’attività di estrazione e sfruttamento di cave è eccezionalmente esercitata dall’ente individuato dalla legislazione regionale per il rilascio dell’autorizzazione anziché dal comune.
Le autorizzazioni all’esercizio di attività di estrazione e sfruttamento di cave non sono soggette ad un titolo edilizio autonomo, da parte dei comuni, oltre all’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Tale principio non implica che l’attività estrattiva possa essere esercitata anche a dispetto di contrarie previsioni della disciplina urbanistica, ma significa piuttosto che la valutazione circa la conformità urbanistica dell’attività estrattiva viene eccezionalmente esercitata dall’ente individuato dalla legislazione regionale per il rilascio dell’autorizzazione, anziché dal comune.
La conformità urbanistica dell’attività estrattiva deve, comunque, essere garantita, e ciò alla luce dell’evoluzione della legislazione relativa al contenuto degli strumenti urbanistici comunali e della dilatazione della pianificazione urbanistica, che ha finito con l’identificarsi con la pianificazione di tutto il territorio del comune, in relazione non solo all’interesse connesso all’attività edificatoria propriamente detta, ma anche ad altri, diversi e molteplici interessi che sono comunque correlati alla salvaguardia del territorio, le misure di salvaguardia sono da considerare applicabili non solo all’attività edilizia in senso stretto, ma a tutte le altre forme di utilizzazione del territorio oggetto di pianificazione territoriale, compresa quindi l’attività estrattiva.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 27novembre 2023, n. 10155