Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25727
L’art. 56 disp. att. c.p.c., prevede: “Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’art. 319, o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’art. 316 c.p.c., su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa. […]”.
Da tale normativa si deduce – a differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi – che nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, la costituzione può anche non coincidere con l’iscrizione della causa a ruolo, potendo la parte che ha iscritto la causa a ruolo formalizzare la propria costituzione nella prima udienza.
Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l’atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente all’iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest’ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.
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Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25727