Corte Costituzionale, 8 febbraio 2006, n. 41
È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
Premesso che tale interpretazione delle norme è quella che vive nell’ordinamento – secondo l’orientamento dominante e consolidato della Corte di cassazione – l’incostituzionalità è dichiarata per la violazione dell’art. 25 Cost. Secondo la Corte, costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile. Richiamato il principio secondo cui (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005) alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», la Corte sostiene che il conflitto tra i convenuti non può non risolversi a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi.
Corte Costituzionale, 8 febbraio 2006, n. 41