Cassazione civile, sez. unite, 16 marzo 2010 , n. 6307
La competenza per territorio nei processi di equa riparazione, anche nei casi in cui il procedimento per il quale si richiede la riparazione sia pendente o definito in Cassazione, è determinata con riferimento alla sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio è iniziato ed, in base al luogo così individuato, deve attivarsi il criterio di collegamento della competenza previsto dall’art. 3, 1° comma della l. n. 289 del 2001 e quindi così individuando il giudice competente secondo il criterio stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dal suddetto articolo.
«La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata».
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Cassazione civile, sez. unite, 16 marzo 2010 , n. 6307