Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2009, n. 13528
La nota d’iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce un atto interno la cui funzione precipua è quella di portare a conoscenza del giudice la causa in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell’atto di citazione (cfr. Cass. civ. 25 giugno 2002, n. 9247).
Ne deriva che i vizi dell’iscrizione a ruolo e, in particolare, quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, in particolare nei casi in cui siano agevolmente riconoscibili ed, in quanto tali, non precludano al convenuto di rintracciare la causa, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria (cfr. Cass. civ. 1, 25 febbraio 2004, n. 3728).
Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2009, n. 13528