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La titolarità e l’esercizio di una farmacia possono essere riservati ai soli farmacisti

Redazionedi Redazione5 Novembre 2018Aggiornato il:5 Novembre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Corte di Giustizia UE, 19 maggio 2009, C. 44/09

La titolarità e l’esercizio di una farmacia possono essere riservati ai soli farmacisti. Le normative italiana e tedesca che prevedono tale regola sono giustificate dall’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

La Corte di giustizia si è pronunciata in data odierna in due serie di cause relative al regime di proprietà delle farmacie.
Tali cause vertono principalmente sulla questione se il diritto comunitario osti alle disposizioni contenute nelle normative italiana e tedesca che prevedono che soltanto i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia.
Le cause riunite C-171/07 e C-172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes e a.) traggono origine dall’autorizzazione accordata dal competente ministero del Land della Saar alla DocMorris, società per azioni olandese, di gestire dal 1° luglio 2006 una farmacia a Saarbrücken come succursale. La decisione del ministero è impugnata dinanzi al tribunale amministrativo del Land della Saar da vari farmacisti e dalle loro associazioni di categoria per difformità dalla normativa tedesca la quale riserva ai soli farmacisti il diritto di possedere e gestire una farmacia.
Il tribunale amministrativo si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a tale normativa.
Peraltro, nella causa C-531/06 (Commissione/Italia), la Commissione chiede in particolare alla Corte di dichiarare che, riservando la titolarità e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario.

Nelle sentenze pronunciate in data odierna la Corte rileva che l’esclusione dei soggetti non farmacisti dalla possibilità di gestire una farmacia o di acquisire partecipazioni in società di gestione di farmacie costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.
Tale restrizione può essere nondimeno giustificata dall’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.
Qualora sussistano incertezze circa l’esistenza o l’entità dei rischi per la salute delle persone, occorre che lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica, compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.
In tale contesto la Corte sottolinea il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici.
In ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione.
Un consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta inoltre uno spreco di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di finanziamento utilizzato, non sono illimitate.

Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che i medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un’effettiva indipendenza professionale.
Non si può negare che un farmacista persegua, come altre persone, una finalità di lucro. Tuttavia, quale farmacista di professione, si ritiene che gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un’ottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un’eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale.
A differenza dei farmacisti, i non farmacisti non hanno, per definizione, una formazione, un’esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti. Pertanto si deve constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti.
Di conseguenza uno Stato membro può ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio.
Non è neppure accertato che una misura meno restrittiva rispetto a quella dell’esclusione dei non farmacisti permetterebbe di garantire, in modo altrettanto efficace, il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla popolazione che risulta dall’applicazione di detta regola.
Tenuto conto del suo margine di discrezionalità, uno Stato membro può ritenere sussistente il rischio che misure meno restrittive dirette a garantire l’indipendenza professionale dei farmacisti, quali un sistema di controlli e di sanzioni, non vengano in realtà osservate, tenuto conto che l’interesse di un non farmacista alla realizzazione di utili non sarebbe temperato come quello dei farmacisti indipendenti e che la subordinazione dei farmacisti, quali dipendenti stipendiati, ad un gestore potrebbe rendere difficile per essi opporsi alle istruzioni fornite da quest’ultimo.

La Corte conclude dichiarando che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie.
Rilevando che non solo si può giustificare l’esclusione dei soggetti non farmacisti dalla gestione di una farmacia privata, ma anche il divieto, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni in farmacie comunali, la Corte respinge altresì il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l’Italia.

Corte di Giustizia UE, 19 maggio 2009, C. 44/09

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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