TAR Lombardia Brescia, sez. I, 30 aprile 2010, n. 1628
Fascia di rispetto autostradale: il vincolo di inedificabiltà è assoluto e non consente sanatoria.
Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima.
Il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.
Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio (Conforme a Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934).
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TAR Lombardia Brescia, sez. I, 30 aprile 2010, n. 1628