Corte di Giustizia UE, 14 settembre 2017, C. 168-16
Nelle cause relative ai loro contratti di lavoro promosse dal personale di volo giudice competente è anche quello del luogo a partire dal quale è adempiuta parte sostanziale della prestazione lavorativa.
Il giudice nazionale deve determinare tale luogo alla luce di tutte le circostanze rilevanti e la «base di servizio» del lavoratore costituisce un indizio significativo in tal senso.
La Ryanair e la Crewlink sono società con sede in Irlanda. La Ryanair opera nel settore del trasporto aereo internazionale di passeggeri. La Crewlink è specializzata nel reclutamento e nella formazione di personale di bordo per le compagnie aeree. Tra il 2009 e il 2011, alcuni lavoratori di cittadinanza portoghese, spagnola e belga sono stati assunti dalla Ryanair o dalla Crewlink, per poi essere messi a disposizione della Ryanair, come personale di cabina (hostess di volo e steward).
Tutti i contratti di lavoro erano redatti in lingua inglese, erano disciplinati dal diritto irlandese e contenevano una clausola attributiva della competenza a favore dei giudici irlandesi. In tali contratti veniva stabilito che le prestazioni lavorative dei lavoratori interessati, in quanto personale di cabina, si consideravano effettuate in Irlanda, atteso che le loro funzioni erano esercitate a bordo di aerei immatricolati in tale Stato membro. I medesimi contratti indicavano tuttavia l’aeroporto di Charleroi (Belgio) come «base di servizio» («home base») dei lavoratori. Questi ultimi iniziavano e terminavano la loro giornata di lavoro in suddetto aeroporto ed erano contrattualmente tenuti a risiedere a meno di un’ora dalla loro «base di servizio».
Ritenendo che la Crewlink e la Ryanair fossero tenute a rispettare e ad applicare le disposizioni del diritto belga e reputando che i giudici belgi siano competenti a conoscere delle loro domande, nel 2011, sei lavoratori hanno proposto ricorso in Belgio. La Cour du travail de Mons (Corte del lavoro di Mons, Belgio), che deve verificare la propria competenza, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia sull’interpretazione da dare, nel regolamento dell’Unione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, alla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività»1 nel contesto specifico del settore della navigazione aerea e, più particolarmente, sulla possibile equiparazione di tale nozione a quella di «base di servizio» ai sensi di un regolamento dell’Unione nel settore dell’aviazione civile.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che, per quanto riguarda le controversie relative ai contratti di lavoro, le norme europee relative alla competenza giurisdizionale perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole. Tali norme consentono in particolare al lavoratore di citare il suo datore di lavoro dinanzi al giudice che egli considera più vicino ai propri interessi, riconoscendogli la legittimazione ad agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha il suo domicilio o dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.
La Corte conferma poi il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, il quale aveva giustamente considerato che non fosse opponibile ai lavoratori una clausola attributiva di competenza stipulata anteriormente al sorgere delle controversie e volta ad impedire di adire i giudici che sarebbero tuttavia competenti in base alle norme europee in materia.
Per quanto riguarda la determinazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», la Corte rinvia alla propria giurisprudenza costante secondo cui tale nozione si riferisce al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte sostanziale dei propri obblighi nei confronti del datore di lavoro. Per determinare concretamente tale luogo, il giudice nazionale deve fare riferimento ad un insieme di indizi.
Nel settore del trasporto aereo, occorre segnatamente stabilire in quale Stato membro si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, quello in cui ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Nel caso di specie occorre anche tener conto del luogo in cui sono stazionati gli aeromobili a bordo dei quali l’attività viene svolta abitualmente.
Per quanto riguarda più specificamente l’eventuale equiparazione della nozione di «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» a quella di «base di servizio», la Corte precisa che, secondo il metodo indiziario e al fine di evitare il realizzarsi di strategie di elusione detta nozione non può essere equiparata a una qualsiasi nozione contenuta in un altro atto del diritto dell’Unione, compresa quella di «base di servizio», ai sensi di un regolamento dell’Unione nel settore dell’aviazione civile.
La nozione di «base di servizio» costituisce comunque un indizio significativo al fine di determinare, in circostanze come quelle del caso di specie, il luogo a partire dal quale un lavoratore svolge abitualmente la propria attività.
Solo nell’ipotesi in cui, tenuto conto degli elementi di fatto di ciascun caso di specie, determinate domande presentassero nessi più stretti con un luogo diverso da quello della «base di servizio» verrebbe meno la rilevanza di quest’ultima per individuare il «luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la propria attività».
Infine, la Corte rileva che la considerazione secondo cui la nozione di «luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» non è equiparabile ad alcun’altra nozione vale altresì per quanto riguarda la «nazionalità» degli aeromobili. Pertanto, lo Stato membro a partire dal quale un membro del personale svolge abitualmente la propria attività non è neppure equiparabile al territorio dello Stato membro di cui gli aeromobili di tale compagnia aerea hanno la nazionalità.
Corte di Giustizia UE, 14 settembre 2017, C. 168-16