Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408
Il candidato di un concorso pubblico può impugnare contestualmente la graduatoria a sé sfavorevole nonché l’atto di nomina dei componenti della commissione esaminatrice.
Come già osservato in C.d.S., sez.V, n. 5625/2006 è solo all’esito delle operazioni concorsuali che il concorrente è in grado di apprezzare se l’operato della commissione lo abbia, o meno, in concreto pregiudicato.
Poiché il carattere lesivo del provvedimento di nomina dell’organo giudicante ed il correlativo interesse dei candidati alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati emerge e si attualizza solo dopo l’adozione dell’atto che ha preso in esame la loro posizione ed approvato la relativa graduatoria e, più precisamente, solo nel momento in cui il candidato ha formale conoscenza dell’esito negativo della prova del concorso, è solo da tale momento che inizia a decorrere il termine per l’impugnazione.
Sotto altro profilo deve considerarsi che l’atto di nomina dei membri della commissione giudicatrice costituisce un atto endoprocedimentale, adottato all’esito di uno specifico sub-procedimento volto a consentire che i candidati siano valutati nell’ulteriore corso del procedimento da coloro che, secondo le previsioni normative, siano maggiormente idonei ed in possesso dei requisiti prescritti.
Il principio, in altre parole, è che il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui: la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell’approvazione della graduatoria (C.d.S., sez. V, n. 5279/2002 e n. 1589/1999).
Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408