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Infortunio in itinere: per le sezioni unite vi è diritto al risarcimento solo in caso di collegamento del sinistro con l’occasione di lavoro.

Avv. Emiliano Vitellidi Avv. Emiliano Vitelli19 Settembre 2015Aggiornato il:19 Settembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. unite, 7 settembre 2015, n. 17685

Con la sentenza 23 giugno – 7 settembre 2015, n. 17685 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tornano ad affrontare il tema del c.d. infortunio in itinere e cioè l’evento lesivo subito dal dipendente nel tragitto casa-lavoro-casa risolvendo il contrasto giurisprudenziale in merito ai limiti operativi della normativa di riferimento nel senso di una sua necessaria applicazione restrittiva.

Cos’è l’infortuno in itinere.
Quando il lavoratore si infortuna mentre percorre il tragitto da casa al lavoro o viceversa ha diritto ad un indennizzo. Il normale percorso casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello più breve e diretto. Per cui gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti, salvo il caso in cui ci sia una valida ragione per tali cambiamenti, non possono essere risarciti.
Questa in estrema sintesi la disciplina dettata dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965 che in particolare recita: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
L’articolo di legge appena citato, sembrerebbe non dare possibilità a spazi interpretativi: il collegamento con la prestazione di lavoro, nel caso dell’infortunio in itinere, sarebbe rappresentato esclusivamente dalla circostanza che l’infortunio si è verificato, appunto, durante il tragitto casa-lavoro e nessun altro requisito o condizione sarebbe richiesto dalla norma ai fini della tutela assicurativa. La ratio legis, insomma, non consisterebbe nella tutela di un rischio specifico, bensì di tutti i rischi che possono verificarsi.
Il problema giuridico che sorge è evidente: è ammissibile che qualsiasi evento indiscriminatamente possa essere considerato risarcibile o devono essere fissati dei limiti?
La questione tra l’altro è diventata ben più complessa con le modifiche apportate dall’art. 12 d.lgs. n. 38/2000.
Questa legge infatti ha aggiunto un secondo comma all’art. 2 introducendo una serie di ulteriori specificazioni:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Proprio prendendo inconsiderazione la norma così come integrata molta parte della giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha ribadito che l’infortuno deve essere considerato risarcibile sempre e comunque, ciò in quanto, appunto, la legge espressamente specifica le eccezioni in cui l’indennizzo non opera.
Tuttavia altrettante decisioni, tanto dei Tribunali che della Corte di Cassazione, hanno ritenuto di fornire una interpretazione della norma molto più restrittiva.

Infortunio in itinere: due orientamenti giurisprudenziali
Di fatto si sono venuti a creare due precisi e contrastanti orientamenti che appunto le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere.

  1. Un primo filone di sentenze riteneva che l’infortunio in itinere derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria della vittima doveva essere sempre indennizzato, perché il rischio che il lavoratore corre durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro è da considerarsi protetto in quanto comunque ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa; ciò quindi anche quando gli eventi dannosi siano risultati imprevedibili, atipici ed indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
  2. Con secondo orientamento giurisprudenziale si è, invece, affermato che occorre accertare una precisa connessione, sotto il profilo del nesso causale, tra l’infortunio e l’occasione di lavoro. Non può quindi scattare l’indennizzo nel caso, per esempio, dell’omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro. L’evento dannoso, si è sostenuto, deve trovare una diretta correlazione con il percorso legato all’attività lavorativa, un collegamento che deve essere obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile in termini di una relazione tra l’attività lavorativa ed il rischio al quale il lavoratore è esposto.

A risolvere questo contrasto, come detto, è giunta la decisione delle Sezioni Unite n. 17685/2015, che sono state chiamate a risolvere proprio la questione attinente alla individuazione delle regole sulla indennizzabilità dell’infortunio e del rapporto anche in termini di nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio subito.

La posizione delle Sezioni Unite
Ebbene le Sezioni Unite hanno definitivamente fatto proprio l’orientamento più restrittivo, sebbene potrebbero rimanere nell’interpretazione fornita delle zone grige che non saranno di facile schiarimento.
Con la sentenza richiamata, infatti, la Corte ha stabilito che il percorso seguito dal dipendente deve rappresentare un elemento caratterizzante l’evento-danno; non può avere quindi un mero carattere marginale e non può concretizzarsi in una mera coincidenza cronologica e spaziale. Si è escluso così che nel percorso casa-lavoro e ritorno possa essere indennizzato chi subisce un danno da un soggetto terzo che tuttavia avrebbe potuto causare la lesione (o la morte) anche in un’altra situazione o in un altro luogo (nel caso deciso dalla Corte infatti la lavoratrice era stata accoltellata ed uccisa dal convivente).
I giudici del Supremo Consesso si sono soffermati in particolare sul concetto di occasione di lavoro. Un concetto, affermano, che implica un’indagine in merito al presenza del nesso di occasionalità necessaria tra itinerario e mezzi di locomozione, da una parte, e gli episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali, dall’altra.
In tal modo la Corte ha espressamente bocciato il primo orientamento in quanto fodandosi su una interpretazione meramente letterale della norma risulta eccessivamente estensivo e giunge a conclusioni del tutto avulse dal contesto e dalla norma medesima.
Quindi la Cassazione ha concluso che il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio che sia però ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo o della totale estraneità del rischio alla stessa (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).
Vale tuttavia la pena notare che dal punto di vista squisitamente processuale si presenterà un problema di prova nel dimostrare l’estraneità o meno dell’evento all’itinerario percorso dal lavoratore, una prova che talvolta potrebbe presentarsi molto difficoltosa.

Cassazione civile, sez. unite, 7 settembre 2015, n. 17685

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