Cassazione penale, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 952
I climatizzatori o i condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie, all’esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.
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Cassazione penale, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 952