Cassazione civile, sez. unite, 14 febbraio 2006, n. 3117
Componendo un contrasto di giurisprudenza sul tema delle conseguenze dell’errore nell’individuazione del soggetto legittimato passivamente nei giudizi di impugnazione avverso il processo verbale di contestazione di un’infrazione stradale, le Sezioni Unite avallano la soluzione più liberale.
L’erronea individuazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio, e quindi a proporre ricorso per cassazione, non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma la mera irregolarità, sanabile attraverso:
(a) la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello indicato dal giudice;
(b) la mancata eccezione dell’amministrazione;
(c) la mancata deduzione di uno specifico motivo di cassazione.
Cassazione civile, sez. unite, 14 febbraio 2006, n. 3117