Cassazione civile, sez. unite, 14 gennaio 2005, n. 599
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, applicabile anche ai giudizi in corso, è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel testo novellato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Sono pertanto escluse dalla competenza del G.A. le controversie relativamente che hanno ad oggetto non già un atto o un provvedimento dell’amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato.
Sulla scorta di tale sentenza ne deriva che «L’inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada, alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando è volta a conseguire la condanna ad un “facere”, sia quando ha per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività, soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Ne consegue che la stessa domanda è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario».
Cassazione civile, sez. unite, 14 gennaio 2005, n. 599