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Condominio Locazioni Giurisprudenza

La modifica della ripartizione delle spese di pulizia scale va assunta all’unanimità

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano23 Novembre 2018Aggiornato il:23 Novembre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 13 novembre 2018, n. 29220

È nulla la delibera dell’assemblea condominiale assunta a maggioranza volta a modificare i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali – nella fattispecie relative alla pulizia delle scale – in quanto incide sui diritti individuali del singolo condomino. Una diversa convenzione in tema di divisione delle spese viene ad incidere sulla misura degli obblighi dei singoli partecipanti al condominio e pertanto non può essere rimessa alla maggioranza ma deve fondarsi su una deliberazione unanime, non limitata ai presenti all’assemblea.

«Secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell’art. 1124 c.c., il quale è espressione del principio generale posto dall’art. 1123, comma 2, c.c., e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi (Cass. Sez. 2, 12/01/2007, n. 432).
Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello inerente alle spese di pulizia e di illuminazione delle scale può essere derogato mediante convenzione modificatrice della disciplina codicistica contenuta o nel regolamento condominiale “di natura contrattuale”, o in una deliberazione dell’assemblea approvata all’unanimità da tutti i condomini.
È in ogni caso necessario, perché sia giustificata l’applicazione di un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, commisurato alla quota di proprietà di ciascun condomino, che la deroga convenzionale sia prevista espressamente (Cass. Sez. 2, 29/01/2000, n. 1033).
La “diversa convenzione” ex art. 1123 c.c. può, peraltro, essere adottata anche in funzione non “normativa”, e cioè non per sostituire statutariamente il titolo negoziale a quello legale o regolamentare nella relativa disciplina, bensì con riguardo al riparto di una singola spesa o di una specifica gestione.
Tuttavia, poiché pure in tal caso la convenzione viene ad incidere sulla misura degli obblighi dei singoli partecipanti al condominio, essa non può essere rimessa all’espressione della regola collegiale sintetizzata dal principio di maggioranza, ma deve comunque fondarsi su una deliberazione unanime, non limitata ai presenti all’assemblea (Cass. Sez. 2, 23/05/1972, n. 1588).
Come già considerato, il dovere dei condomini di contribuire alle spese in proporzione al valore della rispettiva unità immobiliare o all’utilità che traggano del bene o dal servizio comune trova la sua fonte nel diritto dominicale di condominio, e perciò non può rientrare nelle attribuzioni dell’assemblea una potestà di deroga ai criteri legali di cui agli art. 1123 e ss. c.c..

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Cassazione civile, sez. VI, 13 novembre 2018, n. 29220

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