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Nullo il voto dell’elettore che ha voluto farsi riconoscere

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano9 Febbraio 2019Aggiornato il:9 Febbraio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142

Sono nulle le schede elettorali in cui l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto

L’art. 64 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 stabilisce che “Sono nulli i voti contenuti in schede … che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Detta norma, contenuta nel T.U. sulle elezioni comunali, è richiamata da numerosi altri provvedimenti normativi che regolamentano il procedimento elettorale (ad es. in materia di elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale dalla LR Abruzzo n. 9/2013).
A tale riguardo è stato ritenuto che la locuzione “in modo inoppugnabile” riferita alla volontà dell’elettore di farsi riconoscere, deve essere intesa in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso.
Tuttavia «l’espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L’elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (in termini, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4933)».
Ne consegue che l’elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato.

A tale riguardo la quinta sezione del C.d.S. ha già avuto modo di osservare (con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 1090) che, nel caso di un turno elettorale di ballottaggio per la carica di sindaco, ove la scheda su cui votare sia articolata in due riquadri, che riportino rispettivamente i nominativi di due candidati unitamente ai contrassegni delle liste collegate, con l’indicazione di un candidato estraneo a quella fase elettorale si incorre in una manifestazione di volontà dell’elettore di comunicare qualcosa di ulteriore ed estraneo alla scelta connessa alla votazione, e, pertanto, equivalente a un segno di riconoscimento, idoneo ad invalidare il voto stesso.
In coerenza con tale indicazione con la decisione 21 settembre 2005, n. 4933, è stato rilevato che la giurisprudenza, pur avendo avuto modo di affermare l’irrilevanza delle incertezze grafiche, degli errori e dei segni superflui (Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374; 18 novembre 2004, n. 7561; 28 maggio 2004, n. 3459), nondimeno “ha considerato riconoscibile il voto per una lista accompagnato dall’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato di quella lista (Cons. St. Sez. V, 2 settembre 2004, 5742), oppure ElezEleziElela scrittura del nome del candidato sindaco in aggiunta al nominativo prestampato, e ciò in relazione al principio della massima semplificazione dei segni grafici contemplati dall’ordinamento elettorale (C.G.A. 11 febbraio 2005 n. 40).

Il Consiglio di Stato ha richiamato altresì la giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa in proposito ancora più rigorosa essendo stato ritenuto che comporti un segno di riconoscimento invalidante l’indicazione sulla scheda di nomi, cognomi, sigle o frasi di ogni tipo (ivi inclusa la stessa mera ripetizione del nome del candidato sindaco già prestampato), in base alla sostanziale considerazione di fondo che indicazioni simili non potrebbero essere state scritte che per consentire il proprio riconoscimento (sentenze 15 febbraio 2005, nn. 72 e 73; ord. 21 aprile 2015, n. 339).

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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