Corte Costituzionale, 16 dicembre 2024, n. 200
Facoltà di astenersi dalla testimonianza: non è irragionevole l’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
Sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 199, comma 1, c.p.p., sollevate in riferimento agliartt. 3,27, secondo comma, 29 e117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all‘art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, prevede un’eccezione per la persona offesa dal reato, o, in subordine, nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, prevede un’eccezione alla medesima facoltà di astensione anche nell’ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.
L’art. 199, comma 1, cod. proc. pen., nel dettare le regole di rilevanza del cosiddetto “segreto familiare” nell’ambito del processo penale, ha attuato un complesso bilanciamento fra gli interessi pubblici all’accertamento della verità materiale dei fatti e gli interessi privati implicati dal rispetto della sfera di affetto e di fiducia che connota le relazioni familiari. Per dirimere il conflitto interiore tra deporre il falso o nuocere al congiunto in cui versa il testimone, il legislatore ha adottato la regola generale della prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse della collettività alla punizione dei reati, riconoscendo al componente della famiglia la facoltà (che egli può esercitare sulla base del proprio personale apprezzamento) di astenersi.
Una delle eccezioni poste a tale regola di prevalenza è però quella del prossimo congiunto che sia offeso dal reato. Questa eccezione, secondo la corte, non risulta né irragionevole, né sproporzionata e non vi è motivo per esentare dal testimoniare chi, con riferimento a quel determinato fatto e a quel determinato processo, è titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque è altresì portatore dell’interesse all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato.
Privare il congiunto persona offesa della opzione di astenersi dal deporre vale anche a preservare la vittima da possibili intimidazioni, provenienti dallo stesso ambito familiare, che ne coartino in tal senso la volontà.
D’altro canto, al pari, ed anzi ancor più, che nelle identiche eccezioni stabilite per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, l’ordinamento in tal modo si limita a prendere atto che l’esigenza di protezione della vita familiare, che sorregge il privilegio dell’astensione, è già venuta meno, sicché è pure stato già risolto il conflitto interno tra obblighi di natura affettiva e obblighi di legge.
Trova quindi giustificazione negare l’esercizio della facoltà di astenersi dal testimoniare alla persona offesa dal reato, la quale riveste il ruolo di interlocutore privilegiato, se non essenziale, nell’accertamento dei fatti, e ciò anche a prescindere dalla condizione dell’assoluta necessità della sua deposizione, ai fini della decisione, rispetto a quanto altrimenti acquisito.
Art. 199 c.p.c. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell’imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Corte Costituzionale, 16 dicembre 2024, n. 200