Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. giurisd., 28 aprile 2008, n. 379
La controversia sottesa alla sentenza epigrafata atteneva l’ammissibilità -o meno- di un ricorso in ottemperanza proposto al fine di ottenere l’esecuzione coatta di un Decreto del Presidente della Regione siciliana reso, in sede di decisione di ricorso straordinario, ex art. 23 4° comma dello Statuto regionale approvato con R.D.Lgs. 15.3.1946 n. 455.
Il Collegio risolve positivamente la questione, tenendo in debito conto le contrastanti posizioni giurisprudenziali in tema. La tesi, favorevole all’ammissibilità, viene basata su tre pilastri argomentativi peraltro già in precedenza utilizzati dal CGA nella decisione n. 695/05.
In primis si rileva, in sentenza, che il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è un istituto di natura atipica con spiccate caratteristiche giurisdizionali, poiché è espressamente previsto da una fonte di rango costituzionale qual è l’art. 23 dello Statuto, collocato nell’ambito del titolo III rubricato “degli Organi giurisdizionali” e, per di più, in attuazione di tale norma statutaria, è stato adottato il D.Lgs. 24.12.2003 n. 373 il cui art. 9 prevede, fra l’altro, che “sui ricorsi straordinari di cui all’articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa”: dunque non solo dalla Sezione consultiva del CGA, ma anche da quella giurisdizionale.
Anche la seconda argomentazione spesa dai Giudici siculi riveste carattere sistematico e fa leva sul D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 il quale, nell’art. 245 1° comma, dispone che “gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (…)” e prosegue, al 2° comma, che “si applicano (…) gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”. Orbene, l’espressa previsione -di cui al 2° comma- di applicabilità del giudizio di ottemperanza, secondo il CGA, si riferisce (anche) al ricorso straordinario proposto in regime di alternatività di cui al 1° comma, perché altrimenti essa non avrebbe senso alcuno.
Il Collegio cita infine, a sostegno dell’opzione interpretativa prescelta, sia la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in punto di effettività della tutela allorché un’Amministrazione soccombente non esegua una decisione di un organo amministrativo “equated to a Court decision”, sia altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, sulla proponibilità di questioni pregiudiziali anche da parte di organi non formalmente giurisdizionali, ma tuttavia competenti a decidere in via definitiva controversie intersoggettive, giurisprudenza -quest’ultima- che ha specificamente riguardato anche il procedimento decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale si caratterizza per l’irrevocabilità, immodificabilità ed insindacabilità della decisione.
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Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. giurisd., 28 aprile 2008, n. 379